Pagamento delle spese legali e pubblicazione a proprie spese del dispositivo “a caratteri doppi del normale” sul quotidiano il Corriere della Sera entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza: spettano a Lega Nord e PDL a seguito della conclusione del ricorso civile anti-discriminazione presentato dall’associazione Naga di Milano il 25 maggio 2011, in merito ai messaggi discriminatori veicolati nel corso della campagna elettorale per l’elezione del sindaco di Milano.
Si chiude così la causa civile anti-discriminazione promossa dall’associazione milanese con una condanna molto importante perché per la prima volta due partiti vengono condannati per discriminazione in base all’art. 2 c.3 del D.lgs 215/03. In base a questa norma sono considerate discriminazioni anche le molestie “ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”.
Ma ricostruiamo i fatti. Nella primavera 2011 la lega Nord e il PDL portarono avanti una campagna elettorale molto aggressiva nei confronti del candidato Sindaco Pisapia accusandolo di voler consegnare la città ai rom e ai fedeli musulmani. In molteplici discorsi pubblici e in alcuni manifesti elettorali fu utilizzata la parola “zingaropoli” in contesti discorsivi che non lasciavano alcun dubbio, qualora ve ne fosse, sulla sua valenza dispregiativa.
Rinviamo alla lettura del comunicato del Naga, del testo del ricorso e della ordinanza del giudice per l’approfondimento del caso.
Qui è forse utile rilevare che il giudice ha ritenuto di accogliere le argomentazioni dei ricorrenti solo in quanto riferibili alla condotta dei due partiti. Le dichiarazioni dell’on. Bossi e dell’on. Berlusconi non sono passibili di condanna in quanto tali, è invece l’uso che di queste hanno fatto i partiti di appartenenza ad essere censurato. Ciò sulla base dell’art. 68 della Costituzione secondo il quale: “I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni” e dunque le dichiarazioni dei Parlamentari sono insindacabili.
E’ invece condannata la pubblicazione del cosiddetto Appello per Milano pronunciato da Silvio Berlusconi sul sito del Pdl nonché l’utilizzo del neologismo “zingaropoli” nei manifesti elettorali della Lega Nord.
In secondo luogo il giudice ha riconosciuto il diritto dell’associazione milanese ad agire in giudizio rifiutando l’eccezione avanzata dalla difesa delle parti resistenti secondo la quale vi sarebbe stata “una carenza di legittimazione in assenza di delega della vittima parte della discriminazione”.
Tale diritto è stato riconosciuto in base all’art. 44 del d.lgs 286/98 che nei casi di discriminazione collettiva “qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone della discriminazione” riconosce agli enti iscritti nell’apposito registro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità la legittimazione ad agire.
Un incoraggiamento a vigilare e ad intervenire qualora, speriamo di no, si ripetessero casi simili.
Leggi il comunicato stampa del Naga
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