Atto Camera 9/03201-AR/109
Presentato da MARCOLIN Marco
23 luglio 2015, seduta n. 467
Ambito di interesse: immigrazione, emergenza, CIE
La Camera,
rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull’attuale politica dell’immigrazione, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni (articolo 18-ter) afferenti l’applicazione straordinaria di magistrati per l’emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione;
premesso che:
il 15 settembre 2014 il Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno in audizione in Commissioni riunite I e II ha dichiarato che dei 125.876 arrivi in Italia dall’inizio dell’anno le richieste di protezione sono state 38.000;
i centri di identificazione ed espulsione, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
l’istituzione e l’operatività di tali centri sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l’Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevede, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all’espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l’Italia, l’adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d’immigrazione correttamente gestita»;
oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all’effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
secondo i dati del Rapporto sui CIE del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, il numero dei clandestini rimpatriati nel 2013 è stato di soli 2.749 rispetto ai 4.015 del 2012;
vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l’anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione;
invece, secondo quanto riportato dall’allora rappresentante del Governo pro-tempore nella seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 le espulsioni sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila;
la Direttiva c.d. Rimpatri dispone il trattenimento in appositi centri fino a 18 mesi ai fini non solo dell’identificazione ma soprattutto dell’allontanamento effettivo del clandestino,
impegna il Governo
a rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell’articolo 15, comma 6, mantenendo i tempi di trattenimento nei CIE a 18 mesi e procedendo in modo celere all’identificazione e al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio italiano, mediante anche il rinnovo e la stipula di accordi con i Paesi di origine.
L’atto è disponibile presso la banca dati della Camera:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/startpage.asp