Atto Camera 9/02893-AR/007
Presentato da: GRIMOLDI Paolo
31 marzo 2015, seduta n. 402
Ambito d’interesse: migrazioni, immigrazione clandestina, reato di ingresso e soggiorno illegale
La Camera,
premesso che:
il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull’attuale politica dell’immigrazione;
come da consolidata giurisprudenza, il potere di disciplinare l’immigrazione rappresenta una prerogativa essenziale dello Stato in quanto espressione del controllo del territorio, difatti la regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico» (sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994);
il «reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» è stato introdotto nel 2009 dall’articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, (cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha modificato il testo unico delle disposizioni circa la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introducendovi l’articolo 10-bis, in linea con quanto previsto dalla Direttiva c.d. Rimpatri;
successivamente alla sua introduzione, nell’ordinamento italiano il reato di immigrazione clandestina è stato dichiarato legittimo anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 250 del 2010);
il reato di immigrazione clandestina vige anche in numerosi altri Stati europei, ad esempio in Francia, Germania e Gran Bretagna, talvolta con pene molto più severe e, pertanto, anche in sede europea, non vi è alcuna pronuncia che abbia dichiarato l’articolo 10-bis contrario a disposizioni comunitarie o internazionali;
secondo quanto riportato dal rappresentante del Governo pro-tempore (seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 – Camera dei deputati), le denunce per il reato di ingresso e soggiorno clandestino da agosto 2009 ad aprile 2011 «sono state oltre 43 mila. Nello stesso periodo risultano denunciati per il reato di violazione e reiterata violazione dell’ordine di allontanamento del questore oltre 56 mila stranieri; quanto alle espulsioni, queste sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila»;
successivamente alla legge delega n. 67 del 2014 che ha previsto tra i principi e criteri direttivi, all’articolo 2, comma 3, lettera b) l’abrogazione del reato di clandestinità, gli sbarchi sulle nostre coste sono aumentati fino a raggiungere la cifra di 125.000 solo da gennaio 2014, come attestato dal capo Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, in audizione presso le Commissioni riunite I e II il 15 settembre 2014;
la prevista abrogazione del reato di immigrazione clandestina ha inviato messaggi errati e incoraggiato tutte quelle organizzazioni che prosperano sulla tratta degli esseri umani, particolarmente grave quando si tratta di minori e donne in stato di gravidanza,
impegna il Governo
ad adottare tutte le più opportune iniziative, anche con provvedimenti di natura emergenziale, al fine di ripristinare il reato di immigrazione clandestina, così come previsto dall’articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e rendere efficaci ed effettive le modalità di espulsione di tutti i clandestini presenti sul territorio del nostro Stato, nonché ripristinare, al fine di rendere efficaci, le azioni di respingimento in accordo con i paesi di partenza.
Fonte: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=34360