Legge n. 189
L’art.31 e 32 della legge sono relativi all’asilo e modificano l’art.1 della legge n. 39/90. In particolare l’art.32 introduce l’istituto del trattenimento dei richiedenti asilo in Centri di identificazione (per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato) o nei Centri di Permanenza Temporanea (quando il richiedente asilo sia stato già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Lo stesso articolo istituisce le Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale.
Fonte: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2002-07-30;189