Atto Camera
Presentata da: PALAZZOTTO Erasmo
19 marzo 2015, seduta n. 395
Ambito di interesse: immigrazione, diritto di soggiorno, lavoratore migrante
PALAZZOTTO. — Al Ministro dell’interno. — Per sapere – premesso che:
in ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l’immigrazione, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. Successivamente, lo sportello unico ha acquisito le competenze in tema di ricongiungimento familiare, di conversione del permesso di soggiorno e gestisce la procedura informatica per la somministrazione del test di conoscenza della lingua italiana;
una delle principali competenze dello sportello unico per l’immigrazione riguarda proprio la materia del lavoro dei cittadini extracomunitari sul territorio italiano. La legge, infatti, stabilisce che ai fini della assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato, deve essere presentata domanda allo sportello unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito «decreto-flussi» che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale;
lo sportello unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore;
altra competenza attribuita allo sportello unico è la gestione delle domande che lo straniero rivolge per ottenere il ricongiungimento familiare;
la legge prevede che lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:
coniuge maggiorenne non legalmente separato;
figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute;
lo sportello unico per l’immigrazione è competente anche a ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato;
lo sportello unico cui rivolgere le istanze va individuato sulla base della residenza del richiedente;
lo straniero che soggiorna o risiede regolarmente in Italia e desidera cambiare la tipologia del proprio permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato deve, infatti, presentare allo sportello unico una richiesta per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro;
le molte competenze dello sportello unico per l’immigrazione hanno portato a molte richieste che nel tempo hanno accumulato ritardi nelle risposte degli uffici e a quanto risulta all’interrogante i ritardi sono difficilmente spiegabili rispetto alle pratiche che vengono evase, in quanto a parità di domanda i tempi per alcuni si dilatano, mentre per altri si accorciano inspiegabilmente;
identici inspiegabili ritardi sembrano esserci presso il Ministero dell’interno per quanto riguarda le domande di cittadinanza. La prefettura infatti, raccoglie le richieste e la relativa documentazione da parte dei soggetti interessati e trasmette gli atti al Ministero dell’interno per la definitiva approvazione. Risulta all’interrogante che molte domande rimangano ferme al Ministero dell’interno nonostante la documentazione sia in regola e la prefettura abbia raccolto e trasmesso al Ministero gli interi fascicoli con tutti i relativi pareri positivi acquisiti (esempio quello della questura e altri). Difficile trovare ragioni per cui alcune verrebbero lavorate prima i altre che rimarrebbero ferme per più di un anno, come risulta all’interrogante da alcune segnalazioni ricevute. A titolo di esempio, valga il caso di una richiesta di cittadinanza presentata a Roma che giace presso il Ministero dell’interno almeno da 13 mesi –:
se non ritenga necessario ed urgente assumere iniziative, anche normative, al fine di rendere maggiormente efficiente lo sportello unico per l’immigrazione e gli uffici ministeriali che si occupano delle domande di cittadinanza eliminando così i disagi e i ritardi accumulati, per consentire lo smaltimento delle richieste non evase negli anni e quelle presentate più di recente. (4-08478)
Fonte: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=33844