Atto Senato 4-04223
Presentata da NADIA GINETTI
2 luglio 2015, seduta n.477
Ambito di interesse: immigrazione, asilo, identificazione, lotta all’immigrazione “illegale”
GINETTI, CUCCA, PEZZOPANE, Gianluca ROSSI, SOLLO, FAVERO, CANTINI, MATTESINI, ORRU’, ALBANO, LUCHERINI, PADUA, IDEM, FASIOLO, FILIPPI – Al Ministro dell’interno – Premesso che:
la questione connessa ai flussi migratori verso l’Europa costituisce uno dei temi di maggiore attualità, soprattutto per gli Stati, come l’Italia, che si affacciano sul Mediterraneo e che sono chiamati in prima linea a dover accogliere un flusso significativo di persone che richiedono asilo e di migranti in fuga. Non può essere taciuto che la crisi economica che sta interessando gran parte dei Paesi dell’Unione europea rischia, a sua volta, di accentuare la tensione tra la politica di controllo delle frontiere e quella che intende assicurare il rispetto dei diritti umani dei migranti;
l’iniziativa della Commissione europea assunta attraverso l’Agenda europea della migrazione ha bisogno di ulteriori azioni collaterali di sostegno;
in primo luogo si ritiene che il rispetto dei diritti dei migranti e la solidarietà verso i Paesi terzi dai quali origina gran parte dei flussi migratori debbano caratterizzare tutte le fasi della politica migratoria dell’Unione europea. In tale prospettiva, gli Stati membri sono chiamati a garantire una protezione effettiva dei diritti umani nella definizione delle possibilità di ingresso dei cittadini di Paesi terzi, nelle politiche dell’accoglienza e di integrazione dei migranti; si condividono pertanto le azioni che la Commissione europea intende adottare per contrastare l’immigrazione irregolare, a condizione, però, che siano effettivamente rispettati i diritti umani, secondo quanto previsto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e come affermato dalla Corte europea dei diritti umani;
si condividono gli obiettivi delle linee di “azione immediata” delineati dall’Agenda: salvare vite umane; combattere le reti criminale di trafficanti; rispondere all’alta densità di arrivi all’interno dell’UE; un approccio comune per assicurare protezione agli sfollati che hanno bisogno di protezione: il reinsediamento; collaborare con i Paesi terzi per affrontare la migrazione a monte con il sostegno alla cooperazione allo sviluppo e per individuare corridoi legali per i migranti autorizzati con delibera ONU e UNCHR; utilizzare gli strumenti della UE per aiutare gli Stati membri in prima linea con l’istituzione di “punti di crisi” sui territori maggiormente esposti al fenomeno migratorio;
il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 istituisce l’Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) in attuazione del sistema europeo comune di asilo;
detto regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol, e modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione);
una politica comune nel settore dell’asilo costituisce un elemento fondamentale ed un obiettivo dell’Unione europea relativo alla progressiva realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalla necessità, cercano protezione internazionale nel territorio dell’Unione, così come previsto dall’art. 78 del Trattato di Lisbona;
ai fini dell’applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, è necessario determinare l’identità dei richiedenti protezione internazionale e delle persone fermate in relazione all’attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell’Unione;
è inoltre auspicabile, ai fini di un’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 e, in particolare, dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere b) e d), consentire a ciascuno Stato membro di accertare se un cittadino di un Paese terzo o un apolide trovato in condizioni di soggiorno irregolare nel suo territorio abbia presentato domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro;
nella lotta al terrorismo e ad altri reati gravi è essenziale che le autorità di contrasto dispongano delle informazioni più complete e aggiornate possibili per svolgere i loro compiti. Le informazioni contenute nell’Eurodac sono necessarie a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo di cui alla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, o di altri reati gravi di cui alla decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, dello stesso giorno, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. È pertanto necessario che i dati dell’Eurodac siano messi a disposizione delle autorità designate dagli Stati membri e dell’Ufficio europeo di polizia (Europol) a fini di confronto, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento;
i poteri conferiti alle autorità di contrasto di accedere all’Eurodac dovrebbero lasciare impregiudicato il diritto di un richiedente protezione internazionale di vedere esaminata la propria domanda a tempo debito conformemente al diritto vigente. Inoltre, anche l’eventuale seguito dato dopo aver ottenuto una “risposta pertinente” dall’Eurodac dovrebbe lasciare impregiudicato tale diritto;
ciascuno Stato membro procede tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni, e non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 604/2013, trasmette tali dati al sistema centrale insieme ai dati di cui all’articolo 11, lettere da b) a g), del regolamento;
nei casi in cui il soggetto in un primo momento non collabori nella fase in cui devono essere prese le impronte digitali, ai fini dell’applicazione degli articoli 4(1) e 8(1) del corrente regolamento Eurodac (n. 2725/2000) o, dal 20 luglio 2015, l’articolo 9(1) e 14(1) del nuovo regolamento Eurodac (n. 603/2013), si consiglia di prendere tutte le misure ragionevoli e proporzionate per costringere alla cooperazione. A tal fine, e al fine di garantire che la legge comunitaria sia rispettata, si propone che lo Stato membro informi il soggetto che ha l’obbligo di mettere a disposizione le impronte digitali ai sensi del diritto comunitario, e di spiegargli che è nei suoi interessi cooperare pienamente e immediatamente e fornire le proprie impronte digitali;
se un soggetto che non ha chiesto asilo continua a rifiutarsi di cooperare nel fornire le impronte digitali, potrebbe essere considerato un immigrato irregolare e gli Stati membri possono prendere in considerazione, laddove altre alternative meno coercitive alla detenzione non possono essere applicate in modo efficace, la detenzione ai fini dell’identificazione, anche coercitiva, in base alle disposizioni di cui all’articolo 15 della direttiva sui rimpatri 2008/115/CE;
se lo Stato membro interessato ha provveduto alla possibilità di procedure accelerate di frontiera nel suo quadro giuridico nazionale, gli Stati membri possono informare il richiedente asilo che, ai sensi dell’articolo 23(4)(m) della direttiva 2005/85/CE del 1° dicembre 2005, sulle procedure di asilo in corso, o dell’articolo 31(8)(i) della direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), che sarà attivata entro il 20 luglio 2015, la loro richiesta di protezione internazionale potrebbe essere soggetta a una procedura di frontiera e/o accelerata se si rifiutano di collaborare nel fornire le impronte digitali;
visto l’Atto del Governo n. 170 attuativo della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale,
si chiede di sapere:
se nel nostro Paese vengono adempiuti gli obblighi relativi all’identificazione dei migranti in attuazione del regolamento che istituisce Eurodac per il confronto delle impronte digitali;
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) n. 603/2013 e regolamento (UE) n. 604/2013 per il rafforzamento ed il controllo della sicurezza e del controllo dell’immigrazione illegale e la lotta al terrorismo internazionale e per lo scambio efficiente di informazioni del sistema Eurodac nell’ambito di uno spazio Comune di libertà sicurezza e giustizia, anche a garanzia della libera circolazione dei rifugiati nei territori dell’Unione europea e di quanti hanno ricevuto una forma di protezione internazionale. (4-04223)
Fonte: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=38451