Atto Senato 4-04082
Presentata da MARIA SPILABOTTE
10 giugno 2015, seduta n.462
Ambito di interesse: immigrazione, tratta di persone
SPILABOTTE, BENCINI, DI BIAGIO, IDEM, CIRINNA’, SOLLO, BIGNAMI, PEZZOPANE, MATTESINI, D’ADDA, LIUZZI, FASIOLO, Elena FERRARA, DALLA ZUANNA, DI GIORGI – Al Ministro dell’interno – Premesso che:
da alcune segnalazioni risulta agli interroganti che si siano verificate, nel recente passato, una serie di ostacoli e inadempienze nella richiesta e nel rinnovo dei permessi di soggiorno ad istanza del progetto “FVG in rete contro la tratta: integrazione sociale delle vittime ex art. 18 decreto legislativo 286/98″ realizzato dal Comune di Trieste;
nello specifico risulta che il dirigente dell’ufficio Immigrazione:
disconoscerebbe la valenza dell’art. 13 della legge n. 228 del 2003 recante ‘Misure contro la tratta di persone’ come strumento di emersione, ritenendo la comunicazione di presa in carico, ex art. 13, equivalente alla comunicazione dell’ospitalità di persone clandestine e paventando dunque l’ipotesi di emanare un decreto di espulsione;
non consentirebbe la proroga prevista dall’art.18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, una volta superato il periodo dei 18 mesi per AD.SN. beneficiario del programma, pur in presenza di motivata richiesta nella relazione sociale con una promessa di occupazione a breve;
non consentirebbe la proroga prevista dall’art.18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, una volta superato il periodo dei 18 mesi per MN. RN. beneficiario del programma, pur in presenza di una relazione sociale e ricerca attiva di un lavoro, nel frattempo trovato;
in entrambi i casi menzionati rifiuterebbe di concedere il permesso di soggiorno per attesa occupazione perché i due soggetti sono considerati non aventi diritto;
riterrebbe di rinnovare i permessi di soggiorno rilasciati ex art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 da altre questure solo in seguito ad una verifica relativa all'”attendibilità” del nullaosta rilasciato dal procuratore della Repubblica interessato nel procedimento penale che ha consentito il primo rilascio del permesso di soggiorno;
considerati gli sforzi fatti per raggiungere un accordo con il dirigente dell’ufficio immigrazione della Questura di Trieste, la Rete regionale FVG antitratta, sezione di Trieste, si troverebbe costretta a chiedere l’intervento del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri affinché chieda alla Questura di Trieste dei chiarimenti su quanto esposto;
è altresì in fase di stallo la procedura del rinnovo dei permessi di 2 soggetti in quanto, a detta del dirigente, non sussistono più i motivi che hanno portato all’apertura del programma di protezione (come da citazione da parte della questura triestina della sentenza n. 6347 del 22 dicembre 2014 del Consiglio di Stato);
il primo soggetto, AF. OI, accolto a Trieste il 19 giugno 2014, ha presentato in data 14 agosto 2014 la richiesta del permesso di soggiorno ex art 18. Il primo permesso è scaduto in data 6 dicembre 2014, sei mesi esatti a partire dalla data in cui gli è stato concesso il nulla osta da Ragusa, ovvero il 6 giugno 2014;
il secondo soggetto, AA. SO, accolto a Trieste il 7 maggio 2014, ha presentato in data 20 maggio 2014 la richiesta di permesso di soggiorno ex art.18. Tale permesso è stato ritirato il 3 settembre con validità fino al 20 novembre 2014. Si fa presente che la data del permesso coincide con la richiesta e non con l’erogazione del documento. La persona in questione è stato inserita fino al 20 agosto nel progetto ex art.13 della legge. n. 228 del 2003 e poi è passata sotto il progetto ex art. 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, rimanendo presso la stessa struttura;
a parere degli interroganti è fondamentale che i programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento possano proseguire senza ulteriori difficoltà, favorendo in tal modo la tutela dei diritti di soggetti particolarmente vulnerabili,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire, per quanto di propria competenza, per consentire che i procedimenti amministrativi afferenti a tali casi possano svolgersi nel rispetto della normativa vigente. (4-04082)
Fonte: http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=37334