Pubblichiamo qui di seguito l’interessante e preciso commento di Fulvio Vassallo Paleologo (pubblicato sul suo blog Diritti e Frontiere) all’ultima Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, avente come oggetto “Accesso alla Procedura di Asilo. Garanzie e modalità”.
Il Ministero dell’interno interviene con l’ennesima circolare per limitare la discrezionalità delle questure nell’ammissione alla procedura di asilo e garantire il diritto all’informazione.
di Fulvio Vassallo
Giunge notizia che nei primi giorni di quest’anno, sembrerebbe l’8 gennaio, il Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, abbia adottato una ennesima Circolare “urgente” rivolta ai prefetti, e, tra gli altri destinatari, al Capo della polizia, con oggetto “Garanzie e modalità nell’accesso alla procedura di asilo”, con la quale, sulla base delle preoccupazioni espresse da diverse organizzazioni non governative “sulle modalità,talora accelerate”, con le quali i migranti sbarcati in Italia che non appaiono in una situazione di “clear need of international protection” “dopo l’identificazione” ricevono un ordine di allontanamento, si richiama l’art. 8 della Direttiva 2013/33/UE e si ribadisce il dovere di informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale o umanitaria.
La Circolare richiama l’Ordinanza del 25 marzo 2015 n.5926 della Corte di Cassazione, che afferma la nullità dei decreti di respingimento e trattenimento quando siano mancate informazioni e servizi di interpretariato ” nella misura necessaria per favorire l’accesso alla procedura di asilo a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento“.
La Circolare ribadisce quanto già previsto dalla legge, secondo la quale le domande di asilo non possono essere respinte o escluse dall’esame, per il solo fatto di non essere presentate tempestivamente ( art. 8, comma 1 del d.lgs. 25 del 2008).
La Circolare ricorda poi come l’art. 29 del d.lgs.25 del 2008 abbia affidato solo alle Commissioni territoriali e non alla polizia di frontiera il compito a valutare le domande ed a decidere sugli eventuali casi di inammissibilità, nei soli casi previsti dalla vigente normativa (domanda reiterata, in assenza di nuovi elementi, domanda già presentata da un soggetto già titolare di protezione internazionale).
La Circolare ricorda poi tutte le garanzie procedurali previste in favore dei richiedenti asilo” volte ad assicurare l’effettività del sistema di protezione”, a partire dal diritto all’interprete e dal diritto all’assistenza legale, oltre che di non essere espulso soltanto in ragione della propria nazionalità.
La Circolare ribadisce che l’Italia “non ha ritenuto di adottare una lista di paesi c.d. sicuri, proprio in attuazione del principio costituzionale contenuto all’articolo 10”, che impone una valutazione individuale delle domande di asilo, caso per caso, senza valutazioni legate alla provenienza nazionale.
La Circolare smentisce la categoria dei cd. migranti economici, utilizzata per escludere a priori la possibilità di accesso alla procedura di asilo, sulla base di una valutazione discrezionale delle forze di polizia, affermando che ” non esistono nel nostro ordinamento “categorie” cui attribuire o negare a priori la protezione internazionale, ma solo casi di persone che, indipendentemente dalla loro nazionalità, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, possono avere diritto alle garanzie contenute nella Convenzione di Ginevra”.
Quest’ultimo riferimento appare tuttavia troppo restrittivo, e la medesima considerazione può valere anche per chi chiede la protezione ma può conseguire soltanto la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria. E questo in base al fondamentale principio di non discriminazione ( art. 3 Cost.) tra i diversi richiedenti le varie forme di protezione internazionale.
In conclusione la Circolare chiarisce che “il non consentire la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce una chiara violazione di legge“.
Si può osservare che finalmente il Ministero dell’interno riafferma il principio di legalità con riferimento all’ammissione alla procedura ed alla stessa procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, raccogliendo le gravi preoccupazioni espresse dalle organizzazioni governative indipendenti.
Rimane privo di base legislativa il prelievo delle impronte digitali con il ricorso all’uso della forza, introdotto con Circolare del Ministero dell’interno del 26 settembre 2014, ma fino ad oggi privo di un riscontro normativo a livello europeo, mentre in un documento dello scorso settembre la Commissione Europea dava atto del fatto che nella metà dei 28 paesi UE ( e tra questi possiamo annoverare l’Italia) NON esistono norme specifiche che consentono l’identificazione dei migranti irregolari, o che comunque hanno fatto ingresso irregolare, prima della domanda di protezione, con il ricorso all’uso della forza.
Si deve però rilevare che, all’evidente scopo di evitare una selva di condanne da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria, che ha già sospeso numerosi decreti di respingimento adottati sommariamente dalle questure siciliane, si continua a procedere “per circolari” su un terreno delicatissimo, come quello che attiene al diritto di asilo e della libertà personale dei richiedenti, con provvedimenti amministrativi come le circolari ministeriali, in una materia che è presidiata dalla riserva di legge ( art. 10 della Costituzione).
Interventi successivi di regolamentazione amministrativa attuati con diverse circolari possono produrre contrasti che non sarà facile risolvere, tenendo anche conto del fatto che negli Hotspot ( aree attrezzate di sbarco) disciplinate al momento soltanto dalla Circolare del Ministero dell’interno del 6 ottobre scorso, operano anche agenti di Frontex e dell’agenzia europea EASO per il supporto ai paesi in particolare difficoltà con un numero elevato di richieste di asilo (Circolare n. 14106 del 6 ottobre 2015 Ministero dell’Interno).
Rischio di contraddizioni, e di difformità di interventi tra diversi uffici di questura o di prefettura, che appare evidente dopo la Circolare adottata lo scorso mese di ottobre a seguito dell’adozione del Decreto legislativo 142 del 2015, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale.
La incertezza dei rapporti tra le forze di polizia italiane e gli agenti “europei” di Frontex e di Easo, in assenza di chiari richiami legislativi, come l’incerta natura giuridica degli Hotspots, e gli scarsi risultati dei Tavoli regionali di coordinamento, soprattutto in regioni come la Sicilia, rischiano di mantenere nell’area della discrezionalità amministrativa una materia che riguarda diritti fondamentali della persona umana ” che vanno riconosciuti al cittadino straniero comunque presente sul territorio nazionale” in base all’art. 2 del T.U. n.286 del 1998 (MINISTERO INTERNO – Circolare 30 ottobre 2015, n. 2255– Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazione, nonché della Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale).