Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato gli importi del nuovo contributo da versare per il rilascio delle varie tipologie di permesso di soggiorno a carico dei cittadini stranieri, con il Decreto del 5 maggio 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2017 .
La sentenza n.04487/2016 del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2016, rigettando il ricorso presentato dal Governo, aveva confermato la sentenza del TAR del Lazio n.06095/2016 del 24 maggio 2016 che annullava la tassa sul permesso di soggiorno in vigore dal 2011 di importo variabile tra gli 80 ai 200 euro a seconda del permesso di soggiorno richiesto. Noi ne avevamo parlato qui e anche qui).
Il contributo previsto dal Decreto dell’8 giugno 2017 risulta invece ancora sproporzionato rispetto a quello richiesto per il rilascio e il rinnovo di altri documenti (come la carta d’identità) e comunque fuori dai canoni di proporzione stabiliti dalla CGUE.
I nuovi importi da pagare sono i seguenti:
- a) 40 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
- b) 50 euro per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- c) 100 euro per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati.
A questi vanno aggiunti gli importi fissi previsti per il rilascio del formato elettronico 30,46 euro; per i servizi svolti dalle Poste Italiane 30 euro; per la marca da bollo, 16 euro per un totale di 76,46 euro.
Il decreto nulla dice circa il rimborso di quanto pagato tra il gennaio 2013 (quando entrava in vigore il precedente decreto) e la data di pubblicazione del nuovo decreto.
Con una circolare attuativa del 9 giugno 2017 il Ministero dell’Interno ha annunciato che le pratiche per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno presentate presso gli sportelli abilitati potranno essere concluse soltanto attraverso il pagamento della somma stabilita dal decreto.
La circolare specifica inoltre che il contributo è dovuto anche laddove le istanze siano state presentate in data anteriore al 9 giugno e siano in fase istruttoria oppure siano state definite, ma ancora in attesa di produzione del permesso di soggiorno elettronico a cura del Poligrafico o della mera consegna del titolo di soggiorno al cittadino straniero.