I titolari di protezione umanitaria hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio: lo afferma una sentenza emessa dal T.a.r. Lazio, in risposta al ricorso presentato da un “cittadino turco di etnia curda” seguito dal Centro Operativo per il Diritto all’Asilo. L’uomo aveva visto rigettare dalla Questura di Roma la domanda di rilascio del titolo di viaggio, “sulla base della non sufficienza del presupposto costituito dal non volere contatti con la propria rappresentanza consolare”. Eppure, l’art. 24 del d.lg. 251 del 2007 prevede al comma 2 che “qualora sussistano fondate ragioni che non consentano al titolare dello status di protezione di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio”.
“L’Amministrazione – sottolinea in una nota il Coda (Centro Operativo per il Diritto all’Asilo) – deve tener conto delle specificità del caso concreto”. Quella del T.a.r. Lazio è “una sentenza particolarmente importante per il territorio di Roma – prosegue la nota – poiché era prassi sistematica della Questura di Roma quella di negare il rilascio del titolo di viaggio alla maggior parte dei titolari di protezione umanitaria e talvolta anche di protezione sussidiaria, causando a tali persone un danno gravissimo e un’illegittima restrizione della loro libertà di circolazione e movimento”.