Finalmente anche le persone prive di cittadinanza italiana potranno svolgere supplenze nelle scuole. Il ministero dell’istruzione ha infatti riaperto le graduatorie, adeguandosi dunque alla sentenza che aveva giudicato il precedente bando discriminatorio. Con il decreto 353/2014 emanato nel maggio 2014, il Miur aveva indicato tra i requisiti di ammissione la “cittadinanza italiana” o di “uno degli stati membri dell’Unione Europea”, prevedendo una sola eccezione per l’ “insegnamento di conversazione in lingua estera”, in cui comunque gli aspiranti docenti avrebbero avuto meno punti di italiani e comunitari.
Un bando contro cui Asgi, Avvocati per Niente e il sindacato Cub hanno presentato ricorso al tribunale di Milano: ricorso che è stato vinto. Il tribunale di Milano ha infatti giudicato il decreto discriminatorio, ordinando al Miur di riaprire il bando accettando le domande dei cittadini stranieri per i quali la legge già prevede l’accesso ai concorsi pubblici: lungosoggiornanti (ossia i possessori della cosiddetta carta di soggiorno); familiari di cittadini italiani e comunitari; rifugiati politici; titolari di protezione sussidiaria; lavoratori altamente qualificati titolari di “carta blu”. La sentenza specifica inoltre che gli insegnanti stranieri di “conversazione in lingua estera” non devono subire alcuna penalizzazione (qui il testo della sentenza).
Secondo una nota inviata dal Miur a tutti gli uffici scolastici regionali, tra il 30 aprile e il 29 maggio 2015 gli aspiranti supplenti potranno dunque presentare domanda presso la scuola scelta, per raccomandata, a mano, o per posta elettronica certificata. Le domande già presentate e ingiustamente respinte dovranno essere riprese in considerazione. Saranno dunque riscritte le graduatorie dei supplenti, valide fino al 2017.