Finalmente, il permesso di soggiorno per motivi di studio avrà la stessa durata del corso frequentato. La misura, prevista dal decreto legge n.104 del 12 settembre, è stata infatti convertita in legge dal Senato.
Fino a ieri, il documento di soggiorno andava rinnovato ogni anno: una pratica che, oltre a costituire una complessa procedura burocratica, andava a gravare anche sul portafoglio degli interessati, visto che per ogni rinnovo si deve corrispondere una cifra tra gli 80 e i 200 euro.
La conversione in legge del decreto prevede invece che il permesso di soggiorno non possa essere “inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata”.
Lo studente dovrà dimostrare annualmente di stare sostenendo esami: è la condizione di “verifica annuale di profitto” prevista dal decreto.
Le modalità con cui accertare questa condizione, così come tutti gli altri particolari pratici da conoscere per ottenere il documento, saranno chiarite nel Regolamento di attuazione del Testo unico sull’immigrazione: il governo dovrà infatti modificare, entro sei mesi, il Testo Unico, adeguandolo alle nuove disposizioni. Solo dopo questo passaggio le novità approvate dal Parlamento entreranno realmente in vigore.
Questo cambiamento va ad aggiungersi a un’ulteriore modifica, introdotta dal decreto lavoro (legge n. 99/2013): per gli studenti stranieri che conseguono in Italia un dottorato, un master, o anche una laurea (triennale o specialistica), “il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo”, durante il quale poter cercare un lavoro ed eventualmente convertire il documento in un permesso per lavoro.
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