Il 4 ottobre scorso è stato pubblicato il bando per il servizio civile, e ancora una volta si ripropone l’esclusione di moltissimi ragazzi e ragazze: il nuovo bando ha infatti mantenuto il requisito di cittadinanza italiana, clausola che impedisce a moltissime persone, nate qua o arrivate in Italia da piccoli, di partecipare al bando (ne abbiamo parlato, ad esempio, qui, qui e qui)
Una decisione che secondo l’Asgi mostra “l’indifferenza del Ministero competente verso le pronunce giudiziarie che avevano ritenuto discriminatoria la clausola di esclusione dei giovani di origine straniera”.
Sono state infatti moltissime le sentenze contro questa clausola: tutte inutile, a quanto pare.
Per questo, ieri l’Asgi e Avvocati Per Niente Onlus hano presentato un ennesimo ricorso a sostegno della richiesta di 4 ragazzi di origine straniera (cingalese, marocchina, ucraina) che, pur essendo residenti in Italia da oltre 10 anni, non possono svolgere il servizio civile volontario essendo privi della cittadinanza italiana.
Con questa nuova azione giudiziaria le associazioni vogliono ribadire che “l’esclusione dei giovani stranieri da questa importante esperienza di solidarietà non solo è illogica dal punto di vista delle politiche di integrazione, ma è incompatibile con il nostro ordinamento che va evolvendo verso una sempre maggiore uguaglianza tra italiani e stranieri stabilmente residenti”.
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Di seguito pubblichiamo il comunicato di Asgi
Depositato un ricorso anti discriminazione avanti il Tribunale di Milano contro la mancata ammissione dei cittadini stranieri al bando per il Servizio Civile 2013
Illogica e incompatibile con il nostro ordinamento l’esclusione dei giovani stranieri da questa importante esperienza di solidarietà.
Anche quest’anno il bando per il servizio civile, pubblicato il 4 ottobre 2013, ha mantenuto la clausola che lo riserva ai soli cittadini italiani, così mostrando l’indifferenza del Ministero competente verso le pronunce giudiziarie che avevano ritenuto discriminatoria la clausola di esclusione dei giovani di origine straniera (1).
Il 28 ottobre 2013 avanti il Tribunale di Milano è stato, percio’, depositato un nuovo ricorso a sostegno della richiesta di 4 ragazzi di origine straniera (cingalese, marocchina, ucraina) che, pur essendo residenti in Italia da oltre 10 anni, non possono svolgere il servizio civile volontario essendo privi della cittadinanza italiana.
Con questa nuova azione giudiziaria le associazioni ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione) e APN (Avvocati per Niente ONLUS) vogliono ribadire che l’esclusione dei giovani stranieri da questa importante esperienza di solidarietà non solo è illogica dal punto di vista delle politiche di integrazione, ma è incompatibile con il nostro ordinamento che va evolvendo verso una sempre maggiore uguaglianza tra italiani e stranieri stabilmente residenti.
Lo dimostra anche la recente apertura del pubblico impiego agli stranieri lungo soggiornanti disposta con la legge europea 2013 – giunta a seguito di una procedura di infrazione del diritto UE promossa dalla Commissione europea – che conferma che la cittadinanza non costituisce condizione essenziale per concorrere al perseguimento del pubblico interesse.
Infatti, anche la prossima scadenza del termine per recepire la direttiva UE 2011/98 (il 25 dicembre 2013) obbligherà gli Stati membri ad applicare ancora più rigorosamente il principio di parità di trattamento tra cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti.
In tale contesto normativo anche “il diritto di adempiere un dovere” (di contribuire in forme solidaristiche alla “difesa” della collettività) non può più essere riservato ai soli cittadini in senso formale, ma deve essere esteso – ai sensi dell’art. 2 Cost. – a tutti coloro che partecipano attivamente della vita della collettività per esservi stabilmente residenti.
Le associazioni ricorrenti, con questa nuova azione giudiziaria, chiedono quindi che il Giudice riconosca già esistente nel nostro ordinamento questo principio – come già accaduto con le sentenze dello scorso anno – o in subordine rinvii gli atti alla Corte Costituzionale perché decida sulla compatibilità di tale esclusione con i principi di uguaglianza e solidarietà sanciti dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.
(1 ) Accogliendo un ricorso presentato da un giovane pakistano in occasione del bando 2011, il Tribunale di Milano aveva ordinato al Ministero di modificare il bando togliendo la clausola che impone il requisito della cittadinanza. Nel marzo scorso questa decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, che ha rigettato l’appello del Ministero.
A.S.G.I. – Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione