Dal 25 giugno scorso, tutti i giovani stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere alle selezioni per il servizio civile. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando illegittimo il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell’ammissione al servizio civile, contenuto nell’art. 3 comma 1 D.lgs. 5 aprile 2002 n.77 . Ma l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile – che ha sede presso il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri – non sembra tenerne conto. Il bando pubblicato lo scorso 1 luglio, infatti, limita ancora una volta l’ammissione alla selezione ad alcune categorie di cittadini stranieri: titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, possessori del permesso di soggiorno per asilo e per protezione sussidiaria.
In base alla sentenza n. 119 depositata dalla Corte costituzionale, devono essere ammessi a partecipare tutti i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti. “Il bando, invece, prevede ancora una partecipazione ristretta, escludendo coloro che hanno il solo permesso di soggiorno”, sottolinea Asgi (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), che ha inviato una lettera all’Ufficio che ha emesso il bando, chiedendo che venga modificato in conformità alla sentenza della Corte. “E’ un’esclusione del tutto illegittima, alla luce del fatto che l’attuale disciplina normativa non consente alcuna distinzione tra italiani e stranieri”, affermano i membri di Asgi, che chiedono all’Ufficio Nazionale di “modificare immediatamente i requisiti richiesti” e dare “immediata e appropriata pubblicità alla modifica, posticipando la data di presentazione delle domanda al fine di consentire la diffusione della notizia”.