Dal 6 marzo 2019 è possibile presentare le domande di Reddito o Pensione di cittadinanza. Attraverso delle domande frequenti, basate su richieste realmente ricevute dal Servizio Antidiscriminazioni di ASGI, la stessa associazione fornisce, attraverso un testo pubblicato nei giorni scorsi, alcune informazioni utili ad orientare i cittadini stranieri nella procedura di rilascio della misura di contrasto alla povertà. Qui di seguito il punto della situazione fatto dall’ASGI.
Il Reddito di cittadinanza è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari ed una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale istituito con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019), convertito con Legge 28 marzo 2019, n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.75 del 29-03-2019.
Va ricordato che le premesse del nuovo sussidio erano state presentate l’11 settembre 2018 in una mozione votata alla Camera dei Deputati, apparsa subito per ASGI “confusa e contraddittoria e che invitava il Governo ad avviarsi sulla strada della discriminazione, in palese contrasto con il diritto UE e con le esigenze di giustizia”.
I cittadini hanno potuto iniziare a presentare le richieste di Reddito di cittadinanza dal 6 marzo 2019, mentre il decreto legge era in fase di discussione in Parlamento.
ASGI aveva denunciato l’illegittimità di alcuni requisiti che venivano richiesti dal legislatore sin dai primi testi presentati in Parlamento anche con un approfondimento pubblicato nel febbraio 2019 dove, oltre a segnalare l’illogicità di un sistema molto rigido “a doppio canale” che rischiava di non fornire alle famiglie straniere quel sostegno “multidimensionale” di cui hanno bisogno, ribadiva il contrasto con la giurisprudenza costituzionale e con quella del diritto dell’Unione di molte norme introdotte con l’esplicita finalità di limitare l’accesso degli stranieri alla prestazione. In particolare ecco alcuni punti contestati.
1.Dieci anni di residenza continuativa in Italia
L’introduzione del requisito di dieci anni di residenza si pone in contrasto con una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e della Corte costituzionale, oltre che con l’art. 45 del Trattato sul funzionamento del’Unione.
2. L’esclusione dalla prestazione dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria
La parità di trattamento dei titolari di permesso per protezione internazionale deve essere garantita in base all’art. 24 della direttiva 2011/95. Va detto che l’INPS ha da subito predisposto nel modello di richiesta del Reddito di cittadinanza tale categoria di cittadini stranieri , ma, non essendo previsti erroneamente nel Decreto-Legge, diversi sono stati i casi di difficoltà nella presentazione della domanda. I cittadini stranieri titolari di protezione sussidiaria non sono stati comunque chiaramente esentati dall’obbligo di procurarsi i documenti nel paese di origine: infatti “l’emendamento Lodi” ha esentato infatti i soli rifugiati, nonostante anche i titolari di protezione sussidiaria siano esposti, anch’essi, al pericolo di un “danno grave” in caso di rientro in patria per la ricerca dei documenti. Si veda:
- Reddito di cittadinanza: massima confusione sui rifugiati
- L’INPS non può bloccare le domande di reddito di cittadinanza dei titolari di protezione internazionale
3. Restrizione del diritto ai soli cittadini non comunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
L’esclusione dalla prestazione degli stranieri titolari del permesso unico lavoro che sono spesso proprio quelli in condizioni economiche più difficili appare illegittima ai sensi della normativa comunitaria.
4.Certificazione dei redditi nei Paesi di origine
Il 20 febbraio 2019 la Commissione Lavoro del Senato ha approvato un emendamento all’art. 2 del D.L. 4/2019 in forza del quale, sia ai fini dell’accertamento del reddito e del patrimonio, sia ai fini della composizione del nucleo familiare, il cittadino straniero non comunitario dovrebbe presentare documentazione rilasciata dalla “competente autorità dello Stato estero” tradotta e legalizzata dall’autorità consolare italiana nel paese di origine. Il testo prevedeva anche che entro tre mesi il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali dovesse emanare un decreto contenente l’elenco dei Paesi nei quali è “oggettivamente impossibile” procurarsi i documenti. Risultano esentati dal presentare questa certificazione i rifugiati politici, i cittadini degli stati con i quali l’Italia ha sottoscritto convenzioni internazionali che prevedono altre modalità di accertamento e quelli dei paesi “nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione”. La lista di questi stati dovrà essere contenuta in un decreto del ministro del Lavoro da emanare, di concerto con quello degli Esteri, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 4/2019.
Anche a prescindere dalla difficoltà di redigere questo elenco – che infatti non è stato emanato, nonostante la scadenza del termine previsto dalla legge – e comunque dall’enorme aggravio che si crea a carico dei cittadini stranieri per ottenere, dove possibile, questi documenti (il “caso Lodi” insegna) abbiamo rilevato il contrasto della norma con il principio di uguaglianza: l’obbligo fiscale di denunciare redditi e patrimoni all’estero grava infatti su tutti i residenti (italiani e stranieri) quindi spetta alla Agenzia delle Entrate attivarsi, in forza degli accordi di collaborazione fiscale che esistono ormai con 117 paesi del mondo, per le necessarie verifiche che devono riguardare indifferentemente italiani e stranieri: non ha infatti alcun senso che allo straniero anche se nato e residente in Italia venga richiesta documentazione aggiuntiva oltre all’ISEE e all’italiano nulla venga richiesto anche se ha vissuto per anni altrove.
Si veda:
Se alla data di avvio delle domande (il 6 marzo 2019), i cittadini stranieri, con i documenti necessari, hanno comunque potuto presentare la domanda per il Reddito di cittadinanza, successivamente, in mancanza del decreto, il 5 luglio 2019, con circolare n.100/2019, l’INPS ha sospeso tutte le istruttorie di tutti i cittadini non comunitari in attesa dell’emanazione del Decreto ministeriale che deve stabilire l’elenco degli Stati dove è “oggettivamente impossibile” procurarsi la documentazione richiesta per i redditi provenienti dal proprio paese di origine.
Inoltre dal 31.10.2019 anche i pochi stranieri che avevano ottenuto il reddito perché erano riusciti a presentare domanda prima della introduzione dell’emendamento relativo alla documentazione aggiuntiva (solo il 6% delle domande accolte, secondo i dati dell’INPS) si sono visti sospendere il pagamento in forza di una norma transitoria (art. 13, comma 1bis DL 4) che obbligava, entro tale data a presentare i documenti previsti dalla legge di conversione.
Dopo aver inutilmente cercato di evitare che la legge venisse convertita mantenendo le parti non legittime, chiedendo ai parlamentari di non approvare nuovi requisiti discriminatori, dopo aver sollecitato l’INPS, senza ottenere risposta, a revocare la circolare 100/2019, ASGI, Avvocati per Niente, Fondazione Guido Piccini e NAGA hanno quindi depositato ricorso chiedendo che al Tribunale di ordinare all’INPS la modifica di tale circolare per poi procedere all’esame delle domande presentate dai cittadini stranieri alle stesse condizioni previste per gli italiani. La causa verrà discussa l’11 dicembre p.v.
Abbiamo interrogato per il tramite di alcuni parlamentari il Ministero del lavoro e Politiche sociali in merito ai tempi dell’emanazione del Decreto sui documenti previsti per certificare i redditi nei paesi di origine dei cittadini stranieri e monitoriamo l’attività parlamentare per verificare se vi sono delle iniziative volte a cancellare la discriminazione in atto.
Allo stesso tempo stiamo fornendo informazioni utili a quanti ci contattano per capire come fare dopo la sospensione dell’erogazione del sussidio o a seguito del diniego della richiesta .
Infine stiamo raccogliendo le storie di chi ci contatta cercando di sensibilizzare e far capire quanto sta accadendo in collaborazione con i giornalisti e quanti interessati.
FAQ sul Reddito di Cittadinanza – aggiornate a novembre 2019