Sono stati diffusi ieri i chiarimenti ufficiali relativi ai documenti ritenuti prove valide della presenza del lavoratore straniero in Italia prima del 31 dicembre 2011, requisito necessario ai fini di un regolare compimento della procedura di emersione.
L’Avvocatura dello Stato – l’organo di consulenza giuridica statale – ha diramato il suo parere in merito alla questione, basandosi sul fatto che le persone coinvolte nella procedura di emersione sarebbero “stranieri, con posizione di irregolarità nel territorio nazionale e che pertanto, difficilmente possono vantare contatti e (quindi) documentazione rilasciata da un’amministrazione o da un ente pubblico”. Ciò considerato, l’Avvocatura specifica la nozione di “organismo pubblico”, includendo in essa anche “soggetti pubblici, privati o municipalizzati che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico”.
Su questa interpretazione si basa l’ampliamento dei documenti considerati validi come prova di presenza: il chiarimento arriva purtroppo solo a dieci giorni dal termine ultimo per la consegna delle domande di emersione -15 ottobre -: oltre ai già citati certificati sanitari, iscrizione scolastica dei figli, atti provenienti dalle forze di polizia, nel documento ufficiale si parla anche di “sanzioni stradali, amministrative e multe, tessere nominative dei mezzi pubblici, titolarità di schede telefoniche di operatori italiani, documentazione rilasciata da centri di accoglienza e\o di ricovero autorizzati o anche religiosi”.
La stessa Avvocatura ha affrontato anche la questione della documentazione rilasciata da autorità pubbliche “non nazionali” che svolgono attività istituzionali in Italia o nello spazio Schengen: a tal proposito, l’Avvocatura ritiene che i timbri apposti sui passaporti possano provare esclusivamente la presenza nel territorio Schengen, e non in Italia. Sarebbero invece accettati i documenti rilasciati dai consolati in Italia, in quanto “documentazione proveniente comunque da Autorità pubbliche, sebbene non nazionali, rilasciata però nel territorio nazionale e ciò non può che far supporre la presenza del destinatario nel territorio nazionale”.
Scarica la circolare del 4 ottobre 2012: http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2012/ottobre/circ-interno-4-10-2012.pdf