Secondo due recenti circolari INPS, le donne straniere con permesso di soggiorno ordinario non possono beneficiare del cosiddetto Premio Natalità. L’associazione Progetto Diritti, insieme a INCA- Istituto Nazionale Confederale Assistenza e 14 cittadine migranti regolarmente soggiornanti in Italia, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro INPS, Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri per contrastare la natura discriminatoria di tali circolari. Qui di seguito il comunicato stampa.
Le donne con permesso di soggiorno ordinario non possono beneficiare del Premio Natalità, istituito con la legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016, art. 1 comma 353). Così stabiliscono le circolari INPS (n. 39 del 27 febbraio 2017 e n. 61 del 16 marzo 2017) attuative della suddetta norma.
Per contrastare il profilo di natura discriminatoria che ne deriva, Progetto Diritti insieme aINCA- Istituto Nazionale Confederale Assistenza e 14 cittadine migranti regolarmente soggiornanti in Italia, ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro INPS, Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il ricorso, patrocinato dagli avvocatiVittorio Angiolini, Luca Santini e Luca Formilan, chiede di annullare, nelle parti che introducono questa restrizione, le circolari. Quest’ultime contraddicono quello che era l’intento universalistico del legislatore nell’istituire un sostegno economico, pari a 800 euro, da corrispondere alle future madri al compimento del settimo mese di gravidanza, o all’atto dell’adozione, senza restrizioni di sorta.
L’INPS invece, restringe sensibilmente la platea delle persone di nazionalità extracomunitaria potenziali beneficiarie del premio di natalità, riservandolo alle donne con cittadinanza italiana o comunitaria, status di rifugiato politico o protezione sussidiaria, permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.
Oltre a violare, illogicamente, la norma di cui vorrebbero essere applicazione, le circolari appaiono in contrasto con il diritto comunitario in tema di accesso alle prestazioni sociali in cui resta fondante il principio di non discriminazione.
Inoltre, come argomentano i ricorrenti, esiste una consolidata giurisprudenza in cui la Corte Costituzionale ha riconosciuto, per misure analoghe a quella in questione, l’illegittimità dei quadri legislativi sottostanti, ristabilendo così il principio di parità di trattamento desumibile in via generale dall’art. 3 della Costituzione. In particolare in diverse occasioni la Corte ha stabilito l’intrinseca irragionevolezza della previsione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo quale requisito per l’accesso alle prestazioni di natura assistenziale.
Le disposizioni dell’INPS finirebbero per negare assistenza proprio alle madri in possesso di redditi particolarmente bassi, bisognose semmai di maggiore protezione, che proprio in ragione dei propri limitati guadagni non sono in condizione di ottenere il rilascio del titolo di soggiorno di lungo periodo.
Nel ricorso si chiede una sospensiva delle circolari, in via di urgenza e nelle more della definizione del giudizio, per poter ammettere all’assegnazione del “premio di natalità” le cittadine ricorrenti, tutte donne in stato di gravidanza con data del parto presunto assai ravvicinata, o madri di figli nati nei primi mesi dell’anno 2017. Inoltre si chiede al TAR una pronuncia in via d’urgenza, considerando che il riconoscimento tardivo alla possibilità di assegnazione del beneficio, rischia di scoraggiare diverse madri dal presentare la domanda e di consolidare così la discriminazione operata dall’INPS.
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