“Illegittima” e “discriminatoria”: con queste parole il Polo di garanzia per i diritti dei migranti e il Centro operativo per il diritto all’asilo denunciano la prassi sistematica del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che nega l’accesso al gratuito patrocinio ai richiedenti asilo.
In particolare, le associazioni che gestiscono i due progetti (Senza Confine, Asgi, Laboratorio53) intervengono sulla vicenda che ha coinvolto trenta richiedenti, persone che si trovano in uno dei nuovi centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati di Roma. Dopo il diniego della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, hanno deciso di fare ricorso e chiesto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma di accedere al gratuito patrocinio. Delle trenta richieste, solo una è stata accettata.
A giustificazione del rigetto delle istanze dei richiedenti asilo, il CdO Roma sostiene che mancherebbe la certificazione consolare sui redditi e beni posseduti nel paese d’origine (art. 79.2 DPR 115/02): “ma, come è noto, i richiedenti asilo non possono avere alcun contatto con le autorità consolari del proprio paese d’origine, così come del resto garantito dalla normativa internazionale, europea e nazionale”, sottolineano il Polo e il Centro operativo. Del resto, era proprio lo stesso Consiglio dell’Ordine che, coerentemente con la normativa interna ed internazionale, accettava, in sostituzione della certificazione consolare, un‘auto-dichiarazione. Questo fino al marzo del 2012. Da ormai più di due anni, invece, “senza un’apparente spiegazione tale prassi è radicalmente mutata, e tuttora perdura”, ledendo in modo grave “il diritto alla difesa”. Questo nonostante anche l’art. 16 del d.lgs 25/08 ribadisca la possibilità di sostituire la certificazione consolare con un’auto-dichiarazione (“Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l’attestazione dei redditi prodotti all’estero si applica l’articolo 94 [sull’impossibilità di rivolgersi alle autorità consolari del proprio paese d’origine. n.d.r.] del medesimo decreto”).
“Il rigetto del quasi 100% delle istanze di recente presentate dai ricorrenti accolti nel suddetto centro dimostra come il CdO di Roma stia illegittimamente andando nella direzione opposta a quella prescritta dallo stesso legislatore europeo e nazionale”, sottolineano i promotori dei due progetti, che “condannano fermamente questa prassi” contro la quale annunciano “l’avvio di azioni legali”. Polo di garanzia e Centro operativo allerteranno inoltre l’UNAR e la Commissione Europea: quest’ultima “già nell’ottobre del 2012 ha aperto, nei confronti dell’Italia, la c.d. procedura di infrazione proprio a causa delle pratiche non conformi al diritto UE attuate dalle proprie istituzioni nei confronti di richiedenti asilo e titolari di
protezione”.
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