Pubblichiamo qui di seguito una nota dell’Asgi- Sezione Sicilia sul perdurare di gravi criticità nella gestione del C.A.R.A. di Mineo. Asgi ha, da tempo, manifestato la sua contrarietà alla decisione di concentrare un numero così alto di richiedenti asilo, in un luogo troppo isolato e distante dai centri abitati. Già nel 2011, la sezione siciliana chiedeva alla Prefettura di Catania, insieme ad altre associazioni, la convocazione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, al fine di illustrare le problematiche riscontrate e suggerire proposte per migliorare i servizi. Tale richiesta risulta, ad oggi, ancora inevasa e, nel frattempo, si sono notevolmente aggravate le criticità e le violazioni dei diritti fondamentali, che denotano la assoluta inidoneità della struttura, non solo a garantire una accoglienza secondo gli standard prescritti, ma persino a garantire le condizioni minime di sicurezza per gli stessi ospiti. Alla luce di quanto segnalato nella nota ed in passato, Asgi invita le Autorità a voler verificare le criticità e omissioni riscontrate, per ripristinare la legalità nel centro di accoglienza.
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La scrivente Associazione, a seguito di alcune segnalazioni da parte di nostri soci, segnala il perdurare di gravi criticità nella gestione del C.A.R.A. di Mineo e nelle prassi seguite dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catania presso il centro di accoglienza.
Al riguardo si premette che, sin dalla creazione del centro di accoglienza sorto presso il “Residence degli Aranci”in Mineo, l’A.S.G.I. ha manifestato la sua contrarietà alla decisione di concentrare un numero così alto di richiedenti asilo, in un luogo isolato e distante dai centri abitati, inidoneo a garantire un effettivo percorso di accoglienza e integrazione, che invece appare possibile perseguire solo con progetti più piccoli come gli SPRAR, inseriti nelle comunità locali e secondo linee e standard uniformi sul territorio nazionale.
Come noto, la creazione del CARA di Mineo risale al periodo dell’esplosione delle cosiddette primavere arabe del 2011, e trova il suo presupposto storico e giuridico nel DPCM 12 febbraio 2011, con cui veniva dichiarato lo stato di emergenza umanitaria, ai sensi dell’art. 5 della L. n.225 del 1992, al fine di approntare misure straordinarie e urgenti per l’accoglienza, e di contrastare nel contempo l’immigrazione irregolare.
Con successiva ordinanza n.3924 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Prefetto di Palermo veniva nominato Commissario Delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza, adottando ove necessario misure di requisizione di immobili e strutture atte alla realizzazione delle attività di accoglienza.
Con decreto n.16455 del 2 marzo 2011 il Commissario Delegato requisiva la struttura “Residence degli Aranci” . Dopo la requisizione non veniva indetta alcuna gara di appalto per la gestione dei servizi, in quanto la gestione veniva affidata alla Croce Rossa, come previsto dall’art. 3 dell’ordinanza n.3924, secondo cui il Commissario delegato può attivare le necessarie forme di collaborazione per i profili umanitari e assistenziali con la Croce Rossa Italiana, l’U.N.H.C.R. e l’O.I.M..
La gestione del centro veniva affidata alla C.R.I. fino al 30 giugno 2011, e la struttura veniva istituita come C.A.R.A. e CDA con decreto del Ministro dell’Interno del 30 marzo 2011.
Con il decreto del Commissario Delegato n.3246 del 28.06.2011 la gestione del CARA veniva affidata al soggetto attuatore, individuato nel Presidente della Provincia di Catania, sino alla scadenza dello stato di emergenza umanitaria, prorogata fino al 31 dicembre 2012 con il D.P.C.M. 06.10.2011.
Allo scadere dello stato di emergenza la gestione del CARA veniva quindi affidata ad un Consorzio di Comuni del Calatino, costituito con delibera del Comune di Mineo del 20 dicembre 2012.
Appena istituito il centro di accoglienza di Mineo, l’Asgi ha rilevato una serie di criticità e di violazioni dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo ivi accolti, contenuti nel rapporto “Il diritto alla protezione –studio sullo stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione”, elaborato dall’associazione e pubblicato nel giugno 2011, nell’ambito del progetto co-finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Interno.
Nel rapporto si segnalava come, sebbene il centro fosse stato qualificato come C.A.R.A., non risultavano erogati servizi essenziali quali l’assistenza legale, il servizio di mediazione linguistico-culturale, l’assistenza sociale e psicologica, non era prevista né la distribuzione delle carte telefoniche né del pocket money. Inoltre venivano ivi trasferiti richiedenti asilo provenienti dal altri CARA per i quali era già pendente la procedura di asilo, in quanto già auditi da altre Commissioni Territoriali e in attesa della notifica delle decisioni, con il conseguente allungamento dei tempi di definizione delle relative procedure, ostacoli ad un effettivo accesso alla tutela giurisdizionale, in quanto le decisioni di rigetto notificate non erano tradotte nella lingua comprensibile al richiedente, e indicavano tribunali non competenti.
Inoltre, veniva riscontrato che i richiedenti permanevano nel centro senza un titolo di soggiorno, in violazione di quanto disposto dall’art. 20 co.3 del d.l.vo 25/2008, mentre il permesso di soggiorno per richiesta asilo veniva rilasciato solo a coloro che lasciavano il centro.
Infine, veniva segnalato che alla istituzione del centro di Mineo non era seguita una istituzione di una apposita Commissione Territoriale operante presso la struttura, al fine di esaminare tempestivamente, nei termini di legge, le domande di protezione internazionale, provocando così una frustrazione dei richiedenti e il frequente scoppio di rivolte e disordini.
Altra criticità segnalata era l‘isolamento della struttura dai centri abitati e la mancata predisposizione di idonei e adeguati mezzi di trasporto accessibili ai richiedenti asilo, che sono costretti a recarsi a piedi fino a Mineo che dista dieci chilometri.
L’esistenza di tali carenze e criticità hanno poi trovato conferma nell’esperienza di tutela e assistenza legale prestata dai nostri soci, i quali hanno riscontrato che i richiedenti asilo trasferiti nel centro di Mineo non avevano mai con sé, quindi non risultava loro notificato, il provvedimento del Questore che disponeva l’invio presso il Cara di Mineo, così da rendere impossibile conoscere i motivi dei trasferimenti, né erano stati informati del loro diritto a richiedere il permesso di soggiorno per richiesta asilo alla scadenza dei termini di legge previsti per l’accoglienza.
Inoltre si riscontrava l’assoluta carenza di informazione e orientamento legale da parte dell’ente gestore del CARA, l’assenza di un locale destinato ai colloqui con gli avvocati, l’assenza di mediatori e interpreti disponibili a coadiuvare gli avvocati nominati dai richiedenti asilo, nei colloqui con i loro assistiti, destinatari delle decisioni dei rigetti della Commissione Territoriale.
Nello stesso anno 2011 L’A.S.G.I. Sezione Sicilia chiedeva pertanto alla Prefettura di Catania, unitamente ad altre associazioni (tra le quali il CIR e l’ARCI), la convocazione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, al fine di illustrare tali criticità e suggerire proposte per migliorare i servizi erogati dall’ente gestore del CARA. A tale richiesta non ha fatto seguito alcuna convocazione della nostra associazione al Consiglio Territoriale, né ci risulta sia mai stato convocato un Consiglio Territoriale con all’o.d.g. il Cara di Mineo. La Prefettura convocava invece la scrivente associazione a una riunione tenutasi in data 19 maggio 2011, con all’ordine del giorno “Centro di accoglienza per richiedenti asilo (Cara)”; in tale occasione il Vice Prefetto, dott.ssa Polimeni, informava le associazioni convocate che la Prefettura di Catania non aveva alcuna competenza in merito alle problematiche relative al CARA di Mineo, in quanto la gestione del centro era stata affidata al Dipartimento delle Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e al Commissario Delegato per la Regione Sicilia.
Sempre nel 2011 un gruppo di legali di richiedenti asilo accolti presso il C.A.R.A., tra i quali alcuni soci A.S.G.I. , ha segnalato le criticità e le difficoltà di apprestare adeguata tutela legale ai loro assistiti, alla direzione del centro di accoglienza, e in data 14.12.2011 si è svolto un incontro tra i predetti legali e la direzione, cui ha fatto seguito una nota scritta inoltrata al Direttore dell’Associazione Cara di Mineo, con fax del 6.02.2012.
Da allora l’accresciuto numero dei richiedenti asilo presso il CARA di Mineo, ormai giunto a circa quattromila, ben oltre la capienza della struttura prevista dalle autorizzazioni urbanistiche e dal patto territoriale stipulato con i comuni del calatino, ha aggravato le criticità e le violazioni dei diritti fondamentali da noi sempre denunziati, e sono venute alla luce sconcertanti e drammatiche vicende, che denotano la assoluta inidoneità della struttura, non solo a garantire una accoglienza secondo gli standard prescritti dalla normativa interna e comunitaria, ma persino a garantire le condizioni minime di sicurezza per gli stessi ospiti. Sconvolgenti sono le ultime notizie relative alle indagini in corso, sia quelle aventi ad oggetto la gestione degli appalti e delle risorse pubbliche da parte dell’ente appaltante e del soggetto gestore del C.A.R.A., sia quelle relative a reati che sarebbero stati commessi all’interno del centro, quali il sequestro e la violenza subiti da una richiedente asilo nigeriana, senza che nessun operatore dell’ente di gestione si fosse accorto di nulla; diversi tentativi di suicidio e uno compiuto all’interno del centro, le periodiche rivolte dei richiedenti asilo, l’arresto di alcuni richiesti ospiti accusati di far parte di una organizzazione dedita al traffico dei migranti, con base operativa proprio presso il Cara di Mineo, il recente invio dei sopravvissuti al naufragio del 18/19 aprile presso il centro, ove appunto si sospetta la presenza di appartenenti alla predetta organizzazione criminale.
Ciò premesso la scrivente Associazione segnala il perdurare di gravi criticità e omissioni di atti dovuti da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura presso il CARA di Mineo, in quanto contrastanti con la normativa interna e comunitaria, in particolare:
1. Omessa adozione e comunicazione dei provvedimenti con il quale il Questore dispone l’accoglienza dei richiedenti asilo presso il CARA. Dalle segnalazioni dei nostri soci risulta che ai richiedenti asilo ospiti presso il Cara non viene comunicato alcun provvedimento con il quale il Questore dispone l’invio e l’accoglienza presso il Cara di Mineo, né il provvedimento con il quale viene disposta la cessazione della accoglienza presso il centro. A seguito di istanze di accesso agli atti inoltrate al Dirigente dell’Ufficio Immigrazione della Questura, presso il Cara di Mineo, da parte di alcuni legali dell’ASGI, che qui si allegano, il Dirigente ha dichiarato che tali provvedimenti non vengono comunicati, in considerazione della situazione di emergenza dovuta all’alto numero degli stranieri presenti nel centro.
Sul punto si osserva che tale prassi è illegittima, in quanto contrasta con la normativa vigente in materia, che prevede che il Questore disponga l’invio del richiedente asilo al CARA solo in determinate ipotesi, tassativamente elencate dalla legge, e la comunicazione al richiedente asilo del provvedimento con la specificazione dei motivi che hanno determinato l’accoglienza.
In particolare:
– L’art. 20 comma 2 del d.l.vo 25/2008 a norma del quale “. Il richiedente e’ ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:
a) quando e’ necessario verificare o determinare la sua nazionalita’ o identita’, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identita’, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;
Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e’ ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente e’ ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all’esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni.
–Gli artt. 3 e 4 del d.p.r. 303/2004, a norma dei quali “Il provvedimento con il quale il questore dispone l’invio del richiedente asilo nei centri di identificazione è sinteticamente comunicato all’interessato secondo le modalità di cui all’articolo 4, ovvero in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato, e con la predetta comunicazione il richiedente asilo è altresì informato:
a) della possibilità di contattare l’ACNUR in ogni fase della procedura;
b) della normativa del presente “regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro”;
– L’art. 4 comma 2.del d.p.r. 12.01.2015 n.21, che ha abrogato il precedente regolamento di attuazione di cui al d.p.pr. 303/2004, per il quale ” Qualora sussistano le condizioni per l’accoglienza di cui all’articolo 20 del decreto, l’ufficio della questura, sentito il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, invita il richiedente a presentarsi presso il CARA, specificando espressamente i motivi che determinano l’accoglienza”. La comunicazione del provvedimento di accoglienza presso il CARA assume particolare rilevanza per le conseguenze giuridiche che comporta.
In primo luogo consente di verificare se l’Amministrazione ha disposto l’accoglienza presso il CARA in presenza di una delle ipotesi tassativamente previste dal citato art. 20 d.l.vo 25/2008.
In secondo luogo variano i tempi prescritti per l’accoglienza, a seconda di quale delle ipotesi normativamente previste ricorra: nel caso di cui all’art. . 20 comma 2 lett. a) (accertamento della identità o nazionalità del r.a.)., il termine per l’accoglienza è di venti giorni; nelle altre ipotesi di cui alle lettere b) e c) il termine per l’accoglienza è di trentacinque giorni.
Infine, ai sensi dell’art. 19 comma 4 del d.l.vo 150/2011, la proposizione del giurisdizionale avverso alla decisione di diniego della Commissione Territoriale sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, nella sola ipotesi in cui l’accoglienza presso il CARA sia stata disposta per l’accertamento e verifica della nazionalità o identità del ricorrente, mentre nelle altre ipotesi di cui alle lettere b) e c) del cit.art. 20 d.l.vo 25/2008, la sospensione dell’efficacia deve essere disposta dal con provvedimento del Tribunale.
Un’ ulteriore conseguenza della omessa comunicazione dei provvedimenti con cui è stata disposta l’accoglienza del richiedente asilo nel CARA, è la carenza di trasparenza nel centro, sotto il profilo del monitoraggio della presenza effettiva dei richiedenti asilo, sia in termini di presenza numerica sia di durata effettiva del periodo di accoglienza per ciascuno di essi: tutte circostanze rilevanti ai fini del controllo della gestione delle risorse pubbliche erogate all’ente di gestione del centro di accoglienza, corrisposte in misura proporzionale al numero delle effettive presenze nel centro.
2. Omessa consegna dell’attestato nominativo che certifica la qualità di richiedente asilo
Ai richiedenti asilo ospiti presso il CARA non vengono consegnati nei termini di legge gli attestati nominativi che certificano la loro qualità di richiedente asilo. Solo a seguito di espressa richiesta del legale, in alcuni casi è stato rilasciato il documento, quindi ben oltre il termine di tre giorni dalla domanda di protezione, prescritto dalla normativa in materia.
Si evidenza che nelle missive inoltrate dalla Questura di Catania presso il Cara, ai legali richiedenti l’accesso agli atti, il mancato rilascio dell’attestato è stato giustificato affermando che i richiedenti asilo non lo richiedono. Tale spiegazione è in contrasto con la normativa che prescrive il rilascio del documento dalla Questura, senza che sia prevista alcuna richiesta da parte del richiedente asilo. In ogni caso i richiedenti asilo riferiscono ai loro legali di non avere ricevuto alcuna informazione legale da parte dell’ente gestore del centro, sul loro diritto di ricevere tale documentazione, sebbene il CARA sia tenuto a fornire il servizio di informazione legale, comprendente “l’assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche amministrative” (V. specifiche tecniche integrative del capitolato relative all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo).
Sulla illegittimità di tale omissione si richiama la normativa in materia:
– l’art. 6 della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio, recante norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, secondo il quale “Gli Stati membri provvedono affinchè, entro tre giorni dalla presentazione della domanda di asilo all’autorità competente, ai richiedenti asilo sia rilasciato un documento nominativo che certifichi lo status di richiedente asilo o che attesti che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro”.
-L’art. 4 del d.lvo 140 del 2005, di attuazione della direttiva 2003/9/CE , a norma del quale, sia nel caso di trattenimento che di accoglienza, la questura rilascia entro tre giorni dalla domanda al richiedente asilo un attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo.
-l’art.6 della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, il cui termine di recepimento scade il 20 luglio 2015, ricalca tale disposizione normativa.
– l’art. 26 comma 4 del d.l.vo 25/2008, ai sensi del quale ” Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli articoli 20 e 21 dispone l’invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica la sua qualita’ di richiedente protezione internazionale presente nel centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza”.
Il rilascio di tale documento assume particolare rilevanza, sia sul piano dell’ordine pubblico, in quanto consente alle forze dell’ordine di controllare l’identità dei richiedenti asilo ospiti presso il centro, ai quali è consentito circolare liberamente fuori dal CARA nelle ore diurne; sia sotto il profilo dell’accesso ai servizi pubblici (quali l’iscrizione sanitaria provvisoria) e ai benefici di legge (presentazione dell’istanza di accesso al patrocinio a spese dello Stato), che di fatto sono preclusi ai richiedenti asilo privi di tale certificazione.
3. Omesso rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo in pendenza della procedura di protezione internazionale
Nei casi seguiti dai legali dell’ASGI è stato riscontrato il mancato rilascio del permesso di soggiorno per richiesta asilo, una volta decorsi i termini prescritti dalla normativa per il completamento della procedura di protezione internazionale (venti o trentacinque giorni dalla presentazione della domanda).
Considerando che il periodo di permanenza presso il CARA è mediamente di oltre un anno dalla presentazione della domanda di asilo, tale prassi arreca grave pregiudizio ai richiedenti asilo, i quali non possono lavorare regolarmente, né essere iscritti a corsi di formazione professionale, né possono essere iscritti al servizio sanitario nazionale. Un ulteriore pregiudizio è la mancata ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso al diniego della Commissione Territoriale, in quanto l’Ordine degli Avvocati di Catania richiede l’allegazione del permesso di soggiorno all’istanza di ammissione al beneficio.
Si evidenzia inoltre che, in pendenza della procedura di protezione internazionale, i richiedenti asilo non presentano alcuna istanza di permesso di soggiorno presso la Questura del CARA, in quanto non vengono informati di questo loro diritto, da parte dell’ente gestore del centro, né vengono assistiti nella richiesta del permesso di soggiorno.
Tale prassi è illegittima in quanto in contrasto con quanto disposto dalla normativa vigente, in particolare:
• L’art. 20 co.3 del d.l.vo 25/2008 dispone che allo scadere del periodo previsto per l’accoglienza è rilasciato il permesso di soggiorno fino alla decisione della domanda;
• l’art. 11 del d.l.vo 30 maggio 2005 n.140, a norma del quale “qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda, ed il ritardo non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno per richiesta asilo è rinnovato per la durata di sei mesi e consente di svolgere attività lavorativa fino alla conclusine della procedura di riconoscimento.
• L’ Art. 36 d.l.vo 25/2008 prevede che al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ex art. 35 si applica la predetta disposizione normativa.
• L’art. 4 comma 6 del d.p.r. 12 gennaio 2011 n.21 dispone che “al richiedente ospitato nel CARA, il questore, trascorsi venti giorni nei casi di cui all’art. 20 comma 2, lettera a), del decreto, ovvero trentacinque giorni nei casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo, rilascia un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido per tre mesi rinnovabile fino alla decisione sulla domanda”.
4. Omessa erogazione dei servizi di informazione e assistenza legale
Come già evidenziato nel citato rapporto sullo stato del sistema di asilo in Italia, pubblicato nel giugno 2011, si segnala la carenza di informazione e assistenza legale nel CARA di Mineo. Tutti i richiedenti asilo assistiti dai legali dall’A.S.G.I. riferiscono di non avere ricevuto dall’ente gestore del centro alcuna informazione legale sulla procedura di protezione internazionale, né assistenza nella preparazione della audizione davanti alla Commissione Territoriale, né informazioni e assistenza nella richiesta dei documenti che la Questura deve emettere e rilasciare ai richiedenti asilo ( decreto con cui vien disposta l’accoglienza, attestato nominato di richiedente asilo, permesso di soggiorno per richiesta asilo), né è stato messo a disposizione un elenco di avvocati esperti in diritto dell’immigrazione e iscritti nell’albo del gratuito patrocinio.
Ai legali dell’ASGI è stato richiesto via mail da un anonimo “Ufficio legale del Cara Mineo“, senza alcuna indicazione o sottoscrizione di un responsabile o di un legale, informazioni sulle pratiche dei loro assistiti, ed è stato richiesto il deposito di atti presso l’Ufficio della Questura presso il centro. A tali richieste è stato richiesto invano di indicare il responsabile dell’Ufficio legale, in quanto per deontologia professionale e per rispetto della privacy non è consentito ai legali di comunicare ad anonimi i dati relativi ai propri clienti.
Tale prassi contrasta con quanto espressamente disposto:
– dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, che all’art. 5, che dispone l’obbligo degli Stati membri di informare per iscritto in una lingua comprensibile al richiedente , entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, dei benefici e degli obblighi a loro spettanti, e delle organizzazioni o gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale.
– Dalle specifiche tecniche integrative del capitolato relative all’appalto di servizi e forniture per la gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo, le quali prevedono un servizio di informazione e orientamento legale, che deve provvedere alle “informazioni di base sulla normativa in materia di immigrazione ed asilo”, a una “informazione sui servizi (socio-sanitario, legale etc.) di cui è possibile usufruire dal momento dell’inserimento nel centro (ivi comprese le modalità e i tempi per accedervi con l’indicazione degli orari e spazi adibiti)”, e al “supporto al richiedente asilo nella ricostruzione della memoria personale e sostegno nel recupero della documentazione relativa alla sua storia, alla preparazione del richiedente asilo per l’audizione dinnanzi alla Commissione territoriale e all’assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche amministrative” .
– Dall’art. 11 del d.p.r. 21/2015 art. 2 comma e), ai sensi del quale, con decreto del Ministero dell’Interno è approvato lo schema di capitolato di gara di appalto che deve prevedere, tra l’altro, un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo.
Alla luce di quanto segnalato si invitano le Autorità in indirizzo a voler verificare le criticità e omissioni riscontrate, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza al fine di ripristinare la legalità nel centro di accoglienza CARA di Mineo.
Palermo, 25 maggio 2015
A.S.G.I. ( Associazione studi giuridici sull’immigrazione)
Sezione Sicilia