Ieri, 4 luglio, con sentenza n. 172/13 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della provincia autonoma di Trento, nella parte in cui subordina l’erogazione degli assegni di cura per cittadini non autosufficienti al requisito della residenza continuativa da almeno tre anni nella Provincia, oltre che al possesso del permesso di soggiorno per lungo residenti per i cittadini stranieri.
Secondo la Corte, la presenza di questi requisiti può portare ad escludere soggetti altrettanto esposti alle condizioni di bisogno e di disagio.
Non è la prima volta che la Corte Costituzionale si pronuncia su casi del genere, evidenziando ogni volta il contrasto esistente tra le leggi nazionali ed internazionali, che prevedono l’assistenza sociale per tutte e tutti, e alcune norme e provvedimenti statali, regionali e locali, pensati per escludere dagli strumenti del welfare i cittadini stranieri, attraverso clausole giudicate dalla Corte discriminatorie sia in modo diretto, perchè fondate sul requisito di un particolare titolo di soggiorno, sia dissimulate, come nel caso del requisito dell’anzianità di residenza. Solo il mese scorso, la Corte aveva dichiarato incostituzionale proprio la norma del Trentino Alto Adige che riconosceva l’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali solo a chi risiedeva nella regione da almeno cinque anni (ne abbiamo parlato qui , e sempre sull’argomento qui e qui).
“Come tante precedenti sentenze della Corte, la sentenza conferma che il solo parametro generale ragionevole (e non derogabile in peggio) di riferimento per la disciplina dell’accesso all’assistenza sociale è quello dell’art. 41 T.U. Sull’immigrazione”, afferma il costituzionalista Paolo Bonetti, membro del Direttivo di ASGI e docente di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’art. richiamato prevede che “gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
Per saperne di più si rimanda ad asgi: http://asgi.wordpress.com/2013/07/04/accesso-ad-assegno-di-cura-per-non-autosufficienti-discriminatoria-la-legge-della-provincia-autonoma-di-trento-che-prevede-il-requisito-della-carta-di-soggiorno-e-3-anni-di-residenza/