La Corte Costituzionale, con sentenza n. 245 del 25 luglio 2011, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 116, comma 1, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. Infatti, dopo l’entrata in vigore del cosiddetto “pacchetto sicurezza” nel 2009, non era stato più possibile sposarsi in Italia con un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno. Ma la sentenza del 25 luglio stabilisce che il matrimonio è un diritto “inviolabile della persona” e pertanto riconosciuto a prescindere dalla “comunità politica” di appartenenza. Infatti, la “condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata – per quanto riguarda la tutela di tali diritti – come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi. È evidente -rimarca la sentenza- che la limitazione al diritto dello straniero a contrarre matrimonio nel nostro Paese si traduce anche in una compressione del corrispondente diritto del cittadino o della cittadina italiana che tale diritto intende esercitare”. In base alla nuova sentenza, quindi, la celebrazione delle nozze tra un partner italiano e uno straniero, anche se non regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, e’ ammissibile. Il caso era stato sollevato a Catania, dove una cittadina italiana si era vista negare il via libera alla celebrazione delle nozze con un cittadino marocchino, perché il futuro marito non aveva prodotto “un documento attestante la regolarità del permesso di soggiorno”.