La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la sentenza emessa dalla corte d’Appello di Milano che negava a un cittadino marocchino privo di permesso di soggiorno l’autorizzazione a rimanere sul territorio dello stato richiesta a seguito della nascita di un figlio. Secondo la Cassazione infatti “La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dall’art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Trattasi di situazioni di per sé non di lunga o indeterminabile durata, e non aventi tendenziale stabilità che pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretano in eventi traumatici e non prevedibili della vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo e del suo familiare”.