In queste ultime settimane, numerosi Comuni italiani stanno emanando i bandi per l’assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2012. L’Asgi ha ricevuto una segnalazione relativamente al Bando di concorso indetto dal Comune di Grosseto in data 11 aprile 2012, e, ritenendolo discriminatorio, ha inviato un proprio parere al Sindaco del Comune di Grosseto e, per conoscenza, al Presidente dell’Anci e all’Unar.
Questo bando, come altri indetti da numerosi comuni toscani, segue la legge n. 431/1998, modificata successivamente dalla legge n. 133/2008. Tale normativa ha introdotto, per quanto concerne i requisiti di accesso al beneficio sociale, una discriminazione “diretta” nei confronti dei cittadini stranieri non comunitari, disponendo che ai fini dell’accesso ai finanziamenti del Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione, venga previsto per i cittadini stranieri non comunitari il requisito del possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale, oppure da almeno cinque anni nella medesima regione.
L’Asgi ritiene che una tale disparità di trattamento a svantaggio degli immigrati provenienti da paesi terzi non membri dell’UE, rispetto ai cittadini nazionali e a quelli di Stati membri dell’Unione europea, costituisca una discriminazione illegittima in violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, nonché delle norme del diritto dell’Unione europea. A tale proposito, l’Asgi cita a supporto della propria tesi numerose sentenze della Corte Costituzionale e chiede ai comuni italiani, in ottemperanza al principio della diretta applicazione e del primato del diritto europeo sul diritto interno ad esso incompatibile, di disapplicare il requisito di anzianità di residenza ai fini dell’accesso di cittadini stranieri non comunitari al beneficio del fondo locazioni, almeno nei confronti delle categorie tutelate dal diritto dell’Unione Europea (ovvero familiari di cittadini comunitari, lungo soggiornanti e rifugiati e titolari della protezione sussidiaria). Secondo l’associazione di giuristi l’applicazione del requisito di anzianità di residenza agli altri cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano nelle categorie sopra citate, pone comunque una grossa discriminazione alla luce dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.