Con un’ordinanza del 27 maggio 2019, il Tribunale di Firenze – Sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e la libera circolazione – ha dichiarato inammissibile il reclamo del Ministero dell’Interno contro l’ordinanza che, nel marzo scorso, aveva dichiarato il diritto all’iscrizione anagrafica, nel comune di Scandicci, di un richiedente asilo somalo. Lo fa presente l’Asgi con una nota, pubblicando anche l’interessante testo dell’ordinanza in questione.
Che cosa era accaduto esattamente? Un richiedente asilo non era riuscito ad iscriversi all’anagrafe del comune di Scandicci, poiché l’amministrazione municipale si era rifiutata di accogliere l’istanza, appellandosi all’interpretazione di «una normativa alla luce delle istruzioni del Ministero dell’Interno» (ovvero con riferimento al cosiddetto Decreto Sicurezza). Così il richiedente asilo ha depositato un ricorso ex art. 700 cpc al quale, in primo grado, si è opposto il Sindaco, ribadendo le motivazioni addotte al rifiuto. Il giudice ha però stabilito che «ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato la domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante, in quanto ha il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda di asilo», autorizzandolo di fatto a presentare legittima domanda di iscrizione all’anagrafe ed ad ottenerla.
Questa ordinanza, dalla portata “rivoluzionaria” per i tempi che corrono, ha avuto una tale risonanza a livello nazionale, al punto da richiedere l’intervento diretto del ministero dell’Interno, che a sua volta ha presentato un reclamo.
Il Tribunale, con l’ultima ordinanza di questi giorni, emessa in composizione collegiale, ha confermato il primo verdetto, bocciando il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno. Secondo i giudici, il Viminale non è “legittimato” ad impugnare il provvedimento, per il fatto che non è intervenuto nel giudizio di primo grado. “Avrebbe potuto intervenire volontariamente nel processo di prima fase, e in tal caso sarebbe stato legittimato a proporre il reclamo; non avendo esercitato tale facoltà, non è ora legittimato a farlo. Il reclamo deve dunque esser dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del Ministero, e non possono essere esaminate tutte le questioni preliminari o di merito che presuppongono la corretta instaurazione del procedimento di reclamo”, scrivono i giudici, chiarendo che il Viminale dovrà anche versare 2.767 euro di spese legali allo Stato per il gratuito patrocinio del richiedente asilo.
Non solo. I giudici sono intervenuti anche, nel merito, per chiarire le rispettive posizioni del Sindaco e del Ministero, condividendo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato. Si ritiene, infatti, “di poter ravvisare un rapporto di gerarchia in senso tecnico e tradizionale tra il Prefetto e il Sindaco, quale ufficiale di stato civile, ritenendo in definitiva che il Sindaco quando agisce quale Ufficiale del Governo, lo fa in quanto titolare della funzione pubblica della tenuta dell’anagrafe, come unico soggetto individuato dalla legge stessa a svolgere quel dato compito. Spettano invece al Ministero poteri di vigilanza, indirizzo e, nei casi di inerzia, poteri sostitutivi ex art. 54 comma 11 del DPR. n. 267 del 2000”. Infine, il Tribunale ha ribadito che: “la decisione del giudice, anche se in fase d’urgenza, non impone al Comune di proporre reclamo, ben potendo l’ente valutare le argomentazioni del giudice, a cui è demandato il compito di applicare la legge e di ricostruirne il significato secondo una serie di criteri. Vale la pena di sottolineare che tali argomentazioni non sono semplicemente diverse da quelle sottese al diniego del Sindaco, ma tendono a riportare il quadro normativo in una cornice costituzionalmente corretta”.
A tal proposito, i giudici toscani ricordano come si siano già pronunciati il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2.5.2019 e il Tribunale di Genova, con ordinanza del 22.5.2019, ma anche la Sindaca di Crema. Ricordiamo che, a tale proposito, di recente, una serie di associazioni che si battono sul tema dell’inclusione e dell’accoglienza (Campagna LasciateCIEntrare, Melting Pot Europa, Naga Onlus, Legalteam Italia, Mai più Lager – No ai CPR) hanno inviato a oltre novanta Comuni di Italia e all’Anci una formale richiesta di iscrivere all’anagrafe tutti richiedenti asilo.
“Tutti i provvedimenti hanno offerto una lettura delle modifiche apportate dall’art. 13 del dl.113/2018 nella materia in esame coerente con il complessivo quadro costituzionale e eurounitario, esercitando il potere, ma anche il dovere, di interpretazione orientata al rispetto delle norme costituzionali ed eurounitarie. Del resto, anche l’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato civile e d’anagrafe ha evidenziato i problemi interpretativi della nuova norma, auspicando un intervento della Corte costituzionale”.
Sarà risolutorio l’intervento della Corte Costituzionale? In attesa di leggere il contenuto dettagliato dell’annunciato “Decreto Sicurezza bis”, la battaglia per i diritti avanza nei Tribunali.