Secondo le indiscrezioni emerse negli ultimi giorni, le osservazioni avanzate da più parti per una modifica del decreto 109/2012 nella parte in cui prevede un provvedimento di emersione dei lavoratori stranieri irregolari, non sono state accolte dal Governo.
E’ imminente il decreto interministeriale che fornirà i dettagli sulla procedura.
Tra il 15 settembre e il 15 ottobre sarà possibile presentare la domanda di emersione (ancora una volta solo da parte dei datori di lavoro) che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori stranieri almeno da tre mesi antecedenti l’avvio della procedura. La domanda potrà riguardare solo lavoratori a tempo pieno (fa eccezione come sempre il settore dell’assistenza domestica e familiare per il quale possono essere regolarizzati rapporti di lavoro di almeno 20 ore settimanali) e che siano in grado di dimostrare la propria presenza in Italia a partire dal 31 dicembre 2011 tramite la presentazione di atti emessi da enti pubblici.
Tra 20.000 (nel caso di datori di lavoro domestico e familiare singoli), 27.000 (nel caso di datori di lavoro domestico e familiare che abbiano un nucleo familiare di più componenti) e 30.000 euro (nel caso dei datori di lavoro in tutti gli altri settori) il reddito imponibile richiesto al datore di lavoro per presentare la domanda di emersione.
1000 euro il contributo forfettario richiesto al datore di lavoro per accedere alla procedura, a questo si aggiunge il pagamento degli arretrati retributivi, contribuitivi e fiscali pregressi per un periodo minimo di sei mesi.
Rinviamo per dettagliate informazioni ai siti: www.asgi.it , www.meltingpot.org e http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Emersione-2012.aspx#6
Ci interessa per il momento sottolineare che anche questo provvedimento di emersione rischia di essere ingiustamente selettivo, sia pure in forme diverse da quelle che caratterizzarono la sanatoria del 2009 (che consentì solo l’emersione dei rapporti di lavoro nel settore domestico e familiare).
Selettiva almeno per tre motivi principali:
a) innanzitutto sono alti i limiti minimi di reddito richiesti ai datori di lavoro, in particolare per quanto riguarda i rapporti di lavoro domestico e di assistenza familiare. Pensiamo in particolare alle numerosissime famiglie che pur non avendo un reddito elevato, costrette dal progressivo smantellamento dei servizi di welfare per bambini e anziani, devono ricorrere alle assistenti familiari straniere.
b) Secondo: se lo scopo è quello dell’emersione del lavoro nero, non si comprende perché sia possibile regolarizzare solo rapporti di lavoro full time o, nel settore domestico e di cura, di almeno 20 ore settimanali né sia possibile cumulare più rapporti di lavoro. E’ ben noto che, soprattutto in tempi di crisi, sono molteplici i casi in cui i lavoratori hanno più di un rapporto di lavoro e che, nel caso dell’assistenza familiare, spesso sono i figli o i parenti degli anziani a farsi carico dei costi dell’assistenza.
c) Terzo: l’onere della prova di presenza ininterrotta a partire dal 31 dicembre 2011. Anche qui: se l’obiettivo è sollecitare il più possibile l’emersione del lavoro nero perché richiedere la dimostrazione di una presenza così lunga del lavoratore in Italia, per di più tramite la presentazione di documentazione degli enti pubblici? Ovvero: chi ha avuto la fortuna di ammalarsi gravemente o di ricevere un provvedimento di espulsione rischia di essere “facilitato” rispetto a chi si è ben guardato dal rivolgersi ai servizi pubblici per timore di essere segnalato alle forze dell’ordine e espulso.
Non possiamo che sperare in ravvedimenti delle ultime ore.