Nel settembre del 2009 un imprenditore presenta domanda alla Prefettura di Treviso per regolarizzare J. S., cittadino straniero, condannato in precedenza per non aver eseguito l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso dal questore. Lo sportello unico per l’immigrazione rigetta la domanda con la motivazione che la condanna penale del lavoratore immigrato per il “reato di clandestinità” è ostativa alla possibilità di sanatoria. Presentato il ricorso, il Tar accoglie la domanda di sospensione del provvedimento di rigetto.