Il Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI), a seguito dell’azione giudiziaria antidiscriminazione di ASGI e Avvocati Per Niente, ha revocato l’ordinanza che prevedeva controlli sistematici della polizia locale sui cittadini stranieri richiedenti l’iscrizione anagrafica.
L’azione giudiziaria che le due associazioni hanno presentato dinanzi al Tribunale di Milano è stata promossa a seguito del diniego dell’iscrizione anagrafica notificato dal Comune ad una cittadina albanese: nonostante la donna, a seguito del ricongiungimento con il marito, avesse ottenuto dalla Questura il permesso di soggiorno per motivi familiari, il Comune di Boffalora Sopra Ticino le aveva negato la residenza anagrafica, giudicando l’alloggio familiare ‘incapiente’ rispetto al numero di persone che vi abitavano.
Le associazioni hanno presentato ricorso contro la decisione del Comune, evidenziando come l’ordinanza n. 21 dd. 30/09/2008 violasse alcune norme dell’ordinamento italiano ed europeo. In particolare l’ordinanza interveniva sull’iscrizione anagrafica, una materia la cui competenza legislativa spetta allo Stato, e attribuiva alla Polizia Locale poteri di accertamento della regolarità del soggiorno nel territorio italiano dei cittadini stranieri, controlli che la legge italiana demanda invece ai competenti uffici statali. L’ordinanza introduceva inoltre nuovi requisiti ai fini di iscrizione anagrafica, non previsti dalla legislazione nazionale: veniva per esempio richiesto il possesso del passaporto o di un documento equipollente, rendendo così impossibile l’iscrizione all’anagrafe dei rifugiati e titolari della protezione internazionale. Inoltre l’iscrizione anagrafica del cittadino di altri Stati membri dell’Unione europea veniva subordinata all’accertamento di alcuni criteri igienico-sanitari dell’alloggio, cosa non prevista dalla normativa dell’Unione europea in materia di libera circolazione. Erano anche previsti controlli preventivi e sistematici, effettuati dalla Polizia locale, in merito alle autodichiarazioni circa i requisiti di reddito e alloggio, in violazione del principio delle verifiche “a campione” previste dalla normativa italiana e comunitaria.
A seguito dell’azione giudiziaria, lo scorso 26 ottobre il Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino ha emesso una nuova ordinanza – n. 15 dd. 26/10/2012 – con la quale ammette la necessità di revocare quella precedente, “al fine di ricondurre l’attività amministrativa in materia di iscrizione anagrafica a coerenza con i principi generali dell’ordinamento, oltre che della Costituzione e del diritto europeo”.
Come sottolineano Asgi e Avvocati Per Niente, sono sempre più frequenti i casi in cui gli enti locali che si vedono contestare, attraverso azioni giudiziarie, alcuni provvedimenti discriminatori, preferiscono revocare tali provvedimenti, al fine di evitare le conseguenze più gravi che potrebbero derivare da un pronunciamento del giudice: è quindi importante, sottolineano le associazioni, “una capillare azione di contrasto a livello giudiziario nei confronti delle ordinanze discriminatorie degli enti locali”.
Clicca qui per l’ordinanza n.21 dd. 30/09/2008
Clicca qui per l’ordinanza n. 15 dd. 26/10/2012