“Nel linguaggio giuridico in ambito civile” – scrivono Alberto Guariso e Paola Fierro di Asgi, sul sito volerelaluna.it – “l’hate speech corrisponde alla definizione “molestia razziale”. La molestia è una forma di discriminazione vera e propria ed è definita dalla normativa nazionale e sovranazionale come un «comportamento indesiderato avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo». Le espressioni riportate all’inizio dell’articolo ben rientrerebbero in questa definizione. Ma vi rientrano anche espressioni meno eclatanti“.