L’articolo 13 della costituzione reca come titolo: “La libertà personale è inviolabile”. Nel sintetizzare il parere del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale sul testo del decreto immigrazione e sicurezza, è utile ricordare quel titolo. L’altro elemento da tenere a mente riguarda il fatto che quel decreto stabilisce limiti alla libertà di persone che non hanno commesso reati. La legge prolunga i termini in cui è possibile trattenere persone prive di documenti per stabilirne l’identità e la nazionalità.
Il Garante interviene sulla materia perché tra i suoi compiti istituzionali c’è il monitoraggio dei luoghi in cui le persone vengono rinchiuse e quello del monitoraggio dei rimpatri forzati. Ricordiamolo ancora una volta: molti rimpatri avvengono semplicemente perché viene negata la richiesta di asilo e le persone non hanno altro titolo per rimanere sul territorio italiano. Il rispetto dei diritti umani di queste persone, che vale naturalmente anche per i detenuti che hanno commesso reati, in questo caso è cruciale. Cosa dice il parere? In estrema sintesi che diversi punti del decreto voluto con tanta forza dal ministro degli Interni presenta diversi lati oscuri che destano, come si legge nelle 18 pagine inviate alla Commissione Affari costituzionali del Senato, “forte preoccupazione”. Vediamo perché.
La prima preoccupazione deriva dal prolungamento del limite massimo di permanenza nei centri di detenzione per il rimpatrio fino a 180 giorni (che sono sei mesi). L’idea del decreto legge è la seguente: siccome non riusciamo a espellere tutti coloro che hanno ricevuto un decreto in base al quale devono lasciare il territorio italiano, li tratteniamo più a lungo così da smaltire gli arretrati. Funzionerebbe? I dati del Ministero, spiega il garante, indicano che no, non funzionerebbe. Se dal 1998 a oggi i termini di trattenimento sono passati da 30 a 180 giorni e persino a 18 mesi, la percentuale di persone rimpatriate rimane sempre uguale. I dati forniti dal Garante che qui riportiamo sono inequivocabili:
Ammesso e non concesso che la cosa migliore per l’Italia sia rispedire tutti “a casa loro”, dunque, non è tenendo chiuse queste persone nei centri di permanenza che questo accadrà. Il Garante, tra l’altro segnala come oltre ad allungare i tempi di trattenimento, il testo non preveda alcuna spesa aggiuntiva. Mentre “a un’estensione dei tempi di permanenza all’interno dei Centri dovrebbero accompagnarsi misure dirette a garantire un aumento e una diversificazione delle attività a favore delle persone trattenute”.
Riguardo all’articolo 3 che allunga i tempi di trattenimento per la verifica della cittadinanza, il Garante segnala 5 elementi critici.
– Si tratta di una situazione nella quale si trova la maggior parte dei richiedenti asilo e la norma non stabilisce quali debbano essere i criteri per privare della libertà le persone che non hanno documenti. Troppo viene lasciato alla discrezionalità (e arbitrarietà) dell’autorità di pubblica sicurezza.
– Il testo non dice nulla su come debba avvenire la limitazione della libertà all’interno degli hotspot e degli hub regionali. E queste strutture non sono regolate da un’altra legge: sono dunque “strutture detentive senza una specifica regolazione delle condizioni di trattenimento delle persone ivi ospitate” (che, ricordiamolo, non hanno commesso reati).
– Gli hotspot sono pensati come luoghi di permanenza temporanea breve e sono materialmente inadeguati a ospitare persone per tempi medio-lunghi.
– Il tempo di trattenimento non è ragionevole: “dal punto di vista pratico la misura per verificare l’identità è la consultazione di banche dati quali Eurodac, Interpol e simili, un’attività che non sembra necessitare di tempi così lunghi”.
– Secondo il Garante la norma deve esplicitamente escludere i minori. E non lo fa.
Nell’articolo 4 della legge si parla di esecuzione rapida dell’espulsione spiegando che le persone in attesa possono essere trattenute in “strutture diverse e idonee”. Quali sono? Che condizioni debbono avere? E se non rientrano nel mandato del Garante – come è il caso – chi vigila sulle condizioni di trattenimento in quei “luoghi idonei“? Quei luoghi vanno individuati, mappati, devono ottenere un giudizio di idoneità (spazio, aria, riposo, bisogni primari, possibilità di fare esercizio).
Il Garante fornisce anche una serie di rilievi sul Titolo II della legge in materia di DASPO e libertà di movimento che ne discende, sull’uso dei Taser e sull’inasprimento delle pene in caso di blocco stradale e occupazione di immobili. In questo ultimo caso ad essere contestata è la proporzionalità della pena.