Asgi ha pubblicato il 4 giugno scorso un approfondimento dedicato al Niger, uno dei Paesi maggiormente coinvolti nelle politiche europee di esternalizzazione. Da alcuni anni Asgi ha infatti avviato un’attività di approfondimento di natura giuridica sulle politiche italiane ed europee di gestione dell’immigrazione, in particolare riguardo la delega delle funzioni di controllo degli ingressi (indesiderati) alle frontiere ai Paesi c.d. di immigrazione o di transito. L’obiettivo è quello di individuare gli strumenti giuridici cui appellarsi per una effettiva tutela dei diritti delle persone coinvolte da tali politiche.
Nel 2017, ad esempio, l’Associazione ha presentato un ricorso al TAR del Lazio in merito al Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale n. 4110/47, che autorizzava il parziale slittamento della somma stanziata tramite l’ art. 1, comma 621, della legge n. 232/2016 di Bilancio di previsione per l’anno 2017, per l’adempimento delle attività del MAECI, nell’ambito del c.d. Fondo Africa. Tale stanziamento infatti, invece di adempiere all’obiettivo dichiarato di “rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie”, assegnava un finanziamento “alle competenti Autorità libiche per migliorare la gestione delle frontiere e dell’immigrazione, inclusi la lotta al traffico di migranti e le attività di ricerca e soccorso”, ossia per la manutenzione straordinaria di alcune motovedette di proprietà delle autorità libiche, impegnate nel pattugliamento del Mediterraneo, con lo scopo ultimo di impedire l’arrivo sulla partenza dal territorio libico, dove migranti e rifugiati sono sottoposti a trattamenti disumani e degradanti, più volte denunciati dalle varie organizzazioni internazionali di tutela dei diritti umani (si vedano, tra gli altri, qui e qui). Nell’ambito dell’esternalizzazione del controllo delle frontiere si inserisce infatti anche la questione dei respingimenti di rifugiati e migranti che, nel tentativo di raggiungere le coste italiane, vengono intercettati dalla guardia costiera libica. Anche in questo caso l’ASGI ha presentato alcuni ricorsi contro l’Italia alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e si è appellata all’UNHCR e all’OIM affinché si rifiutino di svolgere gli incarichi assegnati dalle istituzioni europee diretti a favorire le operazioni di respingimento piuttosto che di protezione dei diritti di migranti e rifugiati.
Ancora riguardo il Fondo Africa, il dossier di Actionaid dal titolo “Il compromesso impossibile. Gestione e utilizzo delle risorse del Fondo per l’Africa”, segnalava che nonostante lo stesso individuasse 15 Paesi interessati (si trattava di Burkina Faso, Ciad, Costa d’Avorio, Egitto, Eritrea, Etiopia, Guinea, Libia, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudan e Tunisia) il 75% delle risorse fosse per la verità destinato a due soli paesi: Niger e Libia (rispettivamente il 45,3 % e il 30,1% del totale), con i quali l’Italia aveva già stretto accordi bilaterali di collaborazione per il contrasto dell’immigrazione irregolare e del traffico di esseri umani.
Il documento dedicato al Niger, pubblicato da Asgi martedì scorso, è stato redatto a conclusione del sopralluogo condotto in Niger da esperti giuristi e ricercatori nella capitale nigerina, durante il quale sono stati intervistati numerosi esponenti delle istituzioni, rappresentanti dell’Università, di ONG e della società civile, evidenzia l’ingerenza delle scelte politiche europee nelle iniziative economiche, sociali, politiche, legislative ed istituzionali del Paese africano.
L’indagine, in particolare, mette in rilievo i limiti riscontrati dal team di ASGI riguardo i differenti passaggi che compongono la procedura di resettlement. Si fa riferimento a quel meccanismo che prevede il trasferimento dei beneficiari della protezione internazionale in uno Stato terzo membro dell’UE che, a seguito di accettazione volontaria di tale trasferimento, possa assicurare un livello di godimento dei diritti al pari dei propri cittadini. La procedura di reinsediamento è generalmente rivolta ai titolari di protezione riconosciuti tali dall’UNHCR e accolti in campi gestiti dall’Agenzia per i rifugiati. Per questo motivo, sottolinea l’ASGI, spesso accade che i cittadini stranieri che si trovano in Libia, non potendo rivolgersi alle competenti organizzazioni internazionali per formalizzare la richiesta di protezione internazionale, non riescono in alcun modo a lasciare i centri di detenzione libici, oppure, se intercettati dalla guardia costiera libica nell’atto di raggiungere le coste italiane, possano essere sottoposti al rischio di refoulement nei rispettivi Paesi di origine. La Libia infatti non ha mai ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 che sancisce in maniera assoluta il principio di non respingimento. Per questo motivo il meccanismo di resettlement attualmente in vigore in Niger, per i rifugiati provenienti dalla Libia, è stato integrato a partire dalla fine del 2017 dall’Emergency Transit Mechanism (ETM), frutto dell’accordo bilaterale tra l’UNHCR e il Niger il quale, prevede il trasferimento delle persone considerate maggiormente vulnerabili tra i potenziali rifugiati in Niger, luogo in cui la domanda di protezione sarà valutata e, nel caso, si potrà formalizzare la richiesta di reinsediamento. Nonostante il successo di alcuni trasferimenti dal Niger attraverso il programma ETM, l’ASGI evidenzia l’eccessiva responsabilità e discrezionalità attribuita all’UNHCR e all’OIM (che può segnalare i casi di particolare vulnerabilità all’Agenzia ONU) nell’individuazione, tra quelli presenti nei centri di detenzione libici, dei rifugiati e richiedenti asilo maggiormente bisognosi di tutela e lo scarso coordinamento tra i due gruppi di lavoro presenti sul territorio.
L’indagine rileva inoltre l’impossibilità, per i destinatari di parere negativo espresso dall’UNHCR (cui l’accesso al resettlement è quindi precluso), di ricorrere in giudizio, o ancora il fatto che la possibilità di poter avanzare una nuova richiesta, gli eventuali rigetti e i motivi della esclusione non vengano mai notificati e comunicati per iscritto.
Per superare tali gravi criticità, che sottendono alcune serie violazioni della Convenzione di Ginevra sul diritto di asilo da parte delle stesse politiche europee, ASGI evidenzia la necessità di redazione di un nuovo Memorandum di intesa tra UNHCR e OIM e, più in generale, un ripensamento dei meccanismi di resettlement e di ETM, esclusivamente fondati sull’adesione volontaria dei Paesi di transito, come appunto nel caso del Niger, e quelli europei di destinazione finale che accolgono.
Ricordiamo che già nel 2018 ASGI, CILD (Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili ) e Rete Disarmo avevano reso noto, a seguito di richiesta di accesso civico, il contenuto dell’accordo siglato tra Italia e Niger, mai sottoposto al vaglio parlamentare (come invece prescriverebbe l’articolo 80 della Costituzione per ciò che riguarda gli accordi internazionali) e tenuto segreto dai rispettivi Governi. L’accordo a firma dell’allora Ministra della Difesa Pinotti (in concerto con il Ministro degli Interni Minniti), avrebbe garantito armamenti (favorendone l’export illegale) in cambio del blocco dei migranti alle frontiere.
Ricordiamo che il giorno precedente l’uscita del rapporto curato da ASGI, alcuni Governi europei, tra cui quello italiano, sono stati denunciati alla Corte penale internazionale dal giornalista franco-spagnolo Juan Branco e dall’avvocato israeliano Omer Shatz, per crimini contro l’umanità, a seguito della sospensione delle missioni di salvataggio nel Mediterraneo centrale e per aver affidato alla guardia costiera libica il compito di intercettare i migranti in fuga, pur nella consapevolezza delle conseguenze che questi atti avrebbero avuto.
Il Tribunale dell’Aja dovrà decidere se aprire un fascicolo sul caso.