E’ stato rigettato ieri, 2 maggio, dalla Corte di Cassazione, il ricorso presentato il 15 febbraio 2012 dal Governo Italiano contro la sentenza del Consiglio di Stato, che nel novembre 2011 aveva dichiarato l’illegittimità della cosiddetta “emergenza nomadi”.
Il 21 maggio 2008, l’allora presidente del Consiglio dei ministri Silvio Berlusconi, tramite un decreto, dichiarava lo “stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi”, nominando i prefetti di Roma, Napoli, Milano commissari delegati “per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza” nelle corrispondenti regioni.
Avendo durata annuale, lo stato di emergenza sarebbe dovuto terminare il 31 maggio 2009: con un nuovo decreto del presidente del Consiglio venne però esteso anche alle regioni Piemonte e Veneto e prorogato prima al 31 dicembre 2010, poi addirittura fino al 31 dicembre 2011.
In seguito ad un ricorso presentato da European Roma Rights Centre e da una famiglia rom, il 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6050, dichiarava “l’illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2008”. Il ricorso presentato dal Governo Italiano si schierava proprio contro questa sentenza. Ora, il giudizio dato ieri dalla Corte di Cassazione chiude ogni possibilità di ulteriori appelli.
“La chiusura della stagione emergenziale, sancita definitivamente dalla Corte di Cassazione, chiude una delle pagine più buie dei diritti umani delle comunità rom e sinte in Italia”, commenta l’associazione 21 Luglio. “Dietro la giustificazione di un presunto ‘stato di emergenza’, le autorità delle città interessate, in deroga alle normative vigenti, hanno promosso politiche segnate da schedature etniche, costruzione di mega campi monoetnici e azioni di sgombero forzato”.
Una sentenza importante, che “ci dice – conclude l’associazione – che e’ giunta l’ora di voltare pagina, per fare uscire dall’alveo dell’emergenza le politiche indirizzate alle comunità rom e sinte, da 5 anni ricondotte esclusivamente ad un’ottica securitaria”.