Il giudice del Tribunale di Milano, sez. lavoro, con l’ordinanza n. 15243/11 R.G. depositata il 12 gennaio 2012, ha accolto l’azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da Asgi e Avvocati Per Niente, con il supporto di Cgil e Cisl di Milano, e da un cittadino pakistano, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiarando il carattere discriminatorio dell’art. 3 del Bando nazionale per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all’estero (il c.d. Servizio Civile Nazionale), nella parte in cui ha previsto il requisito della cittadinanza italiana.
Accogliendo le tesi dei ricorrenti, il giudice ha ritenuto che l’uso del termine “cittadino”, tra i requisiti necessari per l’accesso al Servizio Civile Nazionale, debba essere inteso non con riferimento al soggetto titolare di “cittadinanza”, ma al soggetto appartenente in maniera stabile e regolare alla “comunità”, e dunque anche allo straniero regolarmente residente.
Nell’ordinanza si legge che il servizio civile nazionale, “dopo la sospensione della leva militare obbligatoria, trova il suo ancoramento nel dovere di solidarietà sociale nonché in quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società”: per cui l’esclusione dei cittadini stranieri dal Servizio Civile risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza. In particolare, appare particolarmente irragionevole l’esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, nel momento in cui il servizio civile viene svolto presso enti del privato sociale, i cui referenti e le cui figure di riferimento per il volontario (“coordinatori”) non sono sottoposti al requisito di cittadinanza, e dunque possono essere benissimo cittadini stranieri.
Pertanto il giudice ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile di sospendere le procedure di selezione, di modificare il Bando nella parte in cui richiede il requisito della cittadinanza, consentendo così l’accesso anche agli stranieri soggiornanti regolarmente in Italia e di fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande.
Sulla questione, era intervenuto anche l’Unar, con un proprio parere emanato il 12 dicembre 2011, auspicando che i giudici di Milano e Brescia accogliessero le eccezioni di illegittimità costituzionale.
Asgi e Avvocati per Niente esprimono piena soddisfazione per questa vittoria giudiziaria.