L’Asgi interviene con un documento molto puntuale, come sempre, sul Decreto legislativo 109/2012 che prevede, tra l’altro, con una norma transitoria, un provvedimento di emersione dei lavoratori stranieri irregolari. I contenuti del decreto sono ormai noti ai più e non li ricordiamo.
Ci sembra invece utile dare la giusta rilevanza alle osservazioni del tutto condivisibili avanzate dall’Asgi e per questo pubblichiamo in allegato il documento dell’associazione.
A noi preme ricordare che da anni, l’Asgi, ma anche molte altre associazioni tra le quali la nostra, richiedono l’introduzione di un meccanismo di regolarizzazione ordinaria che superi l’ipocrisia delle cosiddette “sanatorie una tantum” e dia la possibilità di valutare caso per caso e in modo permanente la presenza di requisiti che consentano allo straniero privo di permesso di soggiorno di “regolarizzare” la propria posizione qualora sia in grado di dimostrare il suo effettivo inserimento nella società di residenza (lavoro ma anche relazioni familiari, inserimento abitativo ecc.).
Se questo meccanismo fosse finalmente introdotto, possibilmente senza prevedere il vero e proprio furto previsto nel decreto 109/2012, per molti cittadini stranieri la vita nel nostro paese sarebbe più semplice e, forse, gli sfruttatori di lavoro nero avrebbero un numero inferiore di lavoratori ricattabili sui quali speculare. Non sappiamo se mai un Governo avrà il buon senso di modificare la normativa in tale direzione. Nel frattempo auspichiamo che il Governo attuale tenga conto almeno dei suggerimenti avanzati dall’Asgi e modifichi il decreto legislativo 109/2012 nei punti da questa indicati che sintetizziamo:
1) consentendo anche al lavoratore straniero di presentare la denuncia di emersione;
2) consentendo l’emersione anche a rapporti di lavoro a tempo parziale, in tutti i settori lavorativi o
quantomeno con il medesimo limite orario;
3) elimini l’automatismo ostativo relativamente alle condanne penali subite per uno dei delitti
indicati nell’art. 380 c.p.p.;
4) eliminando l’automatismo ostativo delle cd. segnalazioni di inammissibilità negli Stati dell’area
Schengen;
5) eliminando la previsione della necessità per il lavoratore straniero di dimostrare la sua presenza
in Italia al 31 dicembre 2011, consentendo la regolarizzazione sulla sola base della dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro antecedente di almeno 3 mesi l’entrata in vigore della norma,
salvo prova contraria;
6) definendo con norma legislativa il reddito che deve dimostrare il datore di lavoro per accedere alla regolarizzazione;
7) indicando che la pericolosità sociale del lavoratore straniero, preclusiva alla regolarizzazione,
deve essere concreta ed attuale e comunque non rilevante automaticamente qualora nel caso
concreto vi siano in Italia legami familiari e/o presenza di minori o sussistano ragioni di salute o sia
dimostrata l’integrazione sociale.
Consigliamo la lettura e la diffusione del documento che alleghiamo.