Il ‘premio alla nascita’, ossia l’assegno alla nascita da 800 euro, spetta a tutte le neomamme, comprese le donne straniere prive di un permesso di soggiorno di lungo periodo. L’esclusione delle stesse, portata avanti finora dall’Inps, rappresenta una discriminazione. E’ questa la sostanza della nuova, importante ordinanza emessa il 12 dicembre dal Tribunale di Milano.
I giudici hanno così accolto il ricorso con cui APN (Avvocati per niente), A.S.G.I. (Associazione Studi Giuridici Sull’Immigrazione) e Fondazione Piccini sottolineavano il carattere discriminatorio della condotta dell’Inps, che per mezzo di tre circolari ha limitato l’accesso al beneficio economico solo ad alcune “categorie” di donne straniere.
Soltanto quindici giorni fa riportavamo un’altra importante pronuncia del Tribunale di Bergamo che stabiliva il diritto della cittadina non comunitaria, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a beneficiare del premio alla nascita (art. 1, comma 353, L. 232/2016) in applicazione del principio di parità di trattamento, sancito dall’art. 12 della direttiva europea 2011/98.
La sentenza del Tribunale milanese fa un passo in avanti, abbracciando la tesi sostenuta dalle associazioni, per cui l’Inps non avrebbe il potere di restringere le categorie dei benificiari del contributo economico. Si legge nell’ordinanza: “Si evidenzia che nel caso di specie la restrizione dei beneficiari della prestazione assistenziale è stata realizzata attraverso l’emanazione di alcune circolari (..) inidonee a trasformare la posizione giuridica di diritto soggettivo in quella di interesse legittimo” (Cfr. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 4211 del 1995)”.
Ora è importante che tutte le future mamme straniere che si trovano almeno al settimo mese di gravidanza entro il 31.12.2017, inoltrino domanda all’Inps.
Tutte le mamme che hanno maturato il diritto nel 2017 potranno richiedere il bonus: la domanda deve essere presentata entro un anno dalla nascita, ma per le nascite avvenute tra l’1° gennaio e il 4 maggio 2017, il termine di 12 mesi decorre a partire dal 4 maggio 2017.
L’Inps, dal canto suo, dovrà revocare le proprie circolari e pubblicare sul proprio sito una “nota informativa” che informi tutti i beneficiari.