30-01-2019, Prato(PO) - Toscana
Una cittadina straniera richiedente asilo viene assunta come “badante” a tempo pieno convivente, e deve procedere a richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune. La donna si vede negare l’iscrizione dal responsabile dell’ufficio servizi demografici che le comunica di non poter procedere alla sua richiesta in quanto, con il d.l. 113/2018 in vigore dal 5/10/2018, i titolari di un permesso di soggiorno per richiesta d’asilo non possono più essere iscritti al registro dei residenti. A seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla donna, il Tribunale di Prato ordina (r.g. 1183 del 28/05/2019) al sindaco l’immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente nel Comune. Il giudice spiega che, quanto al diritto del richiedente asilo all’iscrizione anagrafica, sussiste il fumus boni iuris e il periculum in mora, poiché la mancata iscrizione ai registri anagrafici impedisce l’esercizio dei doveri di rilievo costituzionale ad essa connessi, tra cui ad esempio quello al lavoro (a cui si connette il pregiudizio derivato dall’impossibilità di aprire un conto corrente bancario su cui far transitare la propria retribuzione) e ciò costituisce un pregiudizio irreparabile.
Comune | Provincia | Regione | Fonte | Atti | Violenze verbali | Propaganda | Manifestazioni Razziste |
Prato | PO | Toscana | Asgi | Discriminazioni | |||
Violenze fisiche | Danni proprietà | Discriminazioni istituzionali | Moventi | Ambiti | Perpetratori | Gruppi | Attori istituzionali |
Altri provvedimenti | Origini nazionali o etniche | Rapporti con le istituzioni | |||||
Attori amministrativi | Partiti | Età attori | Età vittime | Genere vittima | Gruppo Bersaglio | Nazionalità | Area |
Impiegati nella pubblica amministrazione | Giovane | Migranti e Richiedenti asilo | Istituzioni |