La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma del Trentino Alto Adige che riconosceva l’accesso dei cittadini stranieri alle prestazioni sociali solo a chi risiedeva nella regione da almeno cinque anni (legge regionale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (art. 3 c. 3).
Con sentenza n. 133/2013, depositata il 7 giugno 2013, la Corte ha sottolineato la totale mancanza di relazioni tra il requisito richiesto e la situazione di disagio economico di una persona, unico presupposto delle misure sociali in questione.
Un requisito discriminatorio, poiché previsto solo per i cittadini di origine straniera che presentavano domanda per l’erogazione dell’assegno regionale per il nucleo familiare.
“Secondo il giudice, fare differenze in base all’anzianità di residenza non appare rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario”, ha commentato l’Asgi, le altre sentenze emesse sulla stessa linea dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013).