Il Tribunale di Genova ha accertato la natura discriminatoria della condotta rispettivamente del Comune di Savona e della Provincia di Genova per l’esclusione dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato di cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea e, specificatamente, un cittadino bielorusso che aveva chiesto di partecipare ad un concorso pubblico per un posto di programmatore operativo CED bandito dal Comune di Savona, ed una cittadina dell’Ecuador, che aveva chiesto di partecipare ad una selezione a chiamata indetta dalla Provincia di Genova per un posto di operatore socio-sanitario.
In entrambi i casi, l’esclusione era stata motivata dalla mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall’art. 2 del d.p.r. n. 487/94.
Il giudice del lavoro di Genova ha accolto le tesi dei ricorrenti, affermando in sostanza che l’art. 2 del d.lgs. n. 286/98, garantendo allo straniero regolarmente soggiornante la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL n. 143/1975, parifica la condizione del lavoratore extracomunitario a quella del cittadino italiano anche con riferimento al diritto di aspettativa all’occupazione, incluso l’accesso al pubblico impiego. In entrambi i casi, pertanto, il giudice del lavoro di Genova ha accertato il diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove concorsuali o alle procedure selettive, ordinando alle amministrazioni di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettivo il suddetto diritto.