Pubblichiamo qui di seguito un’importante comunicato stampa dell’associazione 21 luglio.
Sospensione immediata dei lavori di completamento del campo de La Barbuta, o si ricorrerà alle vie legali: è quanto chiede l’Antenna Territoriale Anti-Discriminazione di Roma, progetto di supporto legale al servizio nazionale anti-discriminazioni dell’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) in una lettera inviata il 20 dicembre 2011 al ministro dell’Interno Anna Maria Cancellieri e al sindaco di Roma Gianni Alemanno. Nei giorni scorsi gli osservatori dell’Associazione 21 luglio hanno segnalato allo sportello il proseguimento dei lavori di costruzione del nuovo campo, nonostante la recente sentenza del Consiglio di Stato in merito al dichiarazione dello stato d’emergenza e degli atti conseguiti. In particolare, nella sentenza n. 6050 del 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato aveva dichiarato illegittimo il D.P.C.M del 28 maggio 2008, dichiarativo dello stato di emergenza con riferimento agli insediamenti “nomadi” nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, con la conseguente illegittimità derivata anche delle ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008 di nomina dei Commissari delegati per l’emergenza e di tutti i successivi atti commissariali, adottati quindi in “carenza di potere”. «La costruzione del villaggio attrezzato La Barbuta, – si legge nella lettera di diffida – quale attuazione del Piano Nomadi disposta dal Commissario delegato per l’emergenza del Lazio, in deroga alla normativa vigente, rientra senz’altro negli atti commissariali che risultano adottati in carenza di potere e, pertanto, è da considerarsi illegittima». «A prescindere dall’importante decisione del Consiglio di Stato – conclude la lettera -, l’ultimazione del villaggio attrezzato La Barbuta appare in aperto contrasto con le norme nazionali ed europee in tema di antidiscriminazione. La costruzione di un campo attrezzato destinato ad ospitare 650 persone appartenenti alla comunità rom viola il divieto di discriminazione su base etnica sancito dalla direttiva europea 2000/43/CE e dall’art.43 del D.lgs. 286/98. Deve, infatti, intendersi discriminatoria qualsivoglia soluzione abitativa di grande dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti a una stessa etnia, tanto più se congegnata, come nel caso specifico, in modo tale da ostacolare l’effettiva convivenza con la popolazione locale e l’accesso in condizione di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari».
Associazione 21 luglio – Ufficio Stampa
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