I cittadini residenti in Italia ma privi di cittadinanza italiana, soggiornanti di lungo periodo e con nuclei familiari numerosi (almeno tre figli minori), hanno diritto all’assegno sociale previsto dalla normativa nazionale: per questo, il giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di origine straniera contro il diniego opposto dal Comune di Roma e dall’INPS all’erogazione dell’assegno previsto dalla legge 448 del 1998.
La normativa comunitaria infatti – Direttiva 2003/109/CE – recepita dalla legislazione italiana nel 2007, “sancisce il principio di parità tra il cittadino italiano ed il soggiornante nel lungo periodo – si legge nella sentenza – e stabilisce che il lungo soggiornante può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale”.
Riconoscendo il diritto dell’uomo, sostenuto dagli avvocati Aldo Ritacco e Arturo Salerni dell’associazione Progetto Diritti, il giudice ha dichiarato “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Roma e dall’INPS”, condannando il Comune di Roma e l’INPS all’erogazione della prestazione assistenziale e ordinando di dare adeguata pubblicità del provvedimento emesso.
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