Finalmente, i nati in Italia da genitori di origine straniera non dovranno più subire le conseguenze di errori altrui.
Lo sancisce l’art. 33, “Semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia”, del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69. Secondo l’art. 33, infatti, “all’interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione”.
Un passaggio importante, contenuto nel Decreto denominato “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, più conosciuto come il “decreto del fare”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013, .
Più che un’innovazione, questa disposizione legislativa rappresenta una messa in pari con la realtà concreta e con la giurisprudenza: molti tribunali si erano trovati a dover dirimere casi di giovani che, pur potendo dimostrare la continuità della loro presenza in Italia, non potevano certificare una ininterrotta “residenza legale”, a volte perchè non iscritti immediatamente all’anagrafe dai genitori, altre a causa dell’assenza, per i genitori stessi, di un documento di soggiorno al momento della nascita del figlio o della figlia.
Ora, per i nati in Italia ci saranno, forse, meno problemi. Tra l’altro, l’art. 33 sottolinea il diritto degli interessati ad essere informati immediatamente di questa possibilità: “gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all’interessato la possibilità di esercitare il diritto”. Un diritto che, ad ogni modo, “può essere esercitato anche oltre tale data”.
Un piccolo passo avanti. Anche se, come sottolinea Asgi, gli effetti del Decreto “sono provvisori, perché i decreti-legge perdono efficacia sin dall’inizio se il Parlamento non li converte in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”. A questo punto, aspettiamo di vedere le mosse del Parlamento.
Di seguito pubblichiamo l’articolo 33 del Decreto-Legge
Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia) 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.