“Mio figlio è nato qui e ha appena compiuto 18 anni ma è affetto dalla sindrome di down. Può diventare cittadino italiano entro il compimento del suo diciannovesimo compleanno? Posso presentare io per lui la domanda al Comune di residenza?”
Questa la domanda rivolta al sito www.stranieriinitalia.it da una signora di nazionalità albanese. E la risposta, basata su quanto affermato dalla legge italiana, è negativa. “Lo scoglio sta nel giuramento, passaggio imprescindibile quando si vuole ottenere la cittadinanza per un diciottenne straniero nato in Italia. Purtroppo, questo non è l’unico caso di cui siamo a conoscenza”, afferma Gaetano De Luca, legale della Ledha – Lega per i diritti delle persone con disabilità. Proprio la Ledha ha seguito il ricorso di un ragazzo down a cui è stata bocciata la domanda di cittadinanza, su cui il Tar del Lazio si pronuncerà a breve.
La legge n. 91 del 1992 precisa infatti che “il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”. Un giuramento che, secondo le legge, non può essere pronunciato da una persona con sindrome di Down, in quanto priva di “piena consapevolezza” del proprio agire.
In realtà, viene preclusa in toto la possibilità di presentare domanda: la cittadinanza rientra tra i “diritti personalissimi” della persona, per i quali l’interessato deve esprimersi personalmente e in maniera diretta, senza delegare una terza persona, e la legge non riconosce alle persone affette da sindrome di Down la possibilità di manifestare autonomamente e in piena consapevolezza il proprio desiderio di diventare cittadini italiani.
“Sono negazioni molto gravi” afferma Anna Contardi, coordinatrice nazionale dell’Associazione Italiana Persone Down. Tanto più che con la legge n. 18 del 2009 l’Italia ha ratificato la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità che “obbliga gli Stati firmatari a riconoscere alle persone disabili la libertà di movimento, il diritto di scegliere la propria residenza e anche quello di cambiare cittadinanza”.
Sulla vicenda, il Coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down ha pubblicato una nota, che vede nell’applicazione delle nuove normative la possibile soluzione. La legge n.6 del 9 Gennaio 2004, infatti, introduce nel corpo del Codice Civile la misura dell’amministrazione di sostegno, un istituto giuridico il cui scopo è quello di affiancare persone la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. (http://www.coordown.it./)