“Il permesso di soggiorno e il cosiddetto ‘cedolino’ rilasciato dalla Questura sono equipollenti, e qualsiasi richiesta di altri documenti da parte degli uffici pubblici è illegittima”: lo afferma il Centro operativo per il diritto d’asilo, in una nota diffusa ai Municipi del Comune di Roma.
Nel corso della sua attività di monitoraggio, il Centro ha rilevato “la prassi scorretta portata avanti da molti uffici di chiedere, per il rilascio della residenza anagrafica, il permesso di soggiorno in formato elettronico o cartaceo, oltre al passaporto o altro documento di identità“: condotte che contrastano con la legge, nello specifico con “l’art. 40 comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, che ha trasformato in legge la circolare emanata nel 2006 dal Ministero dell’Interno, con cui si è voluto dare valore legale al ‘cedolino'”. La validità di questo documento è espressa inoltre “nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che all’art. 1 definisce come documento di riconoscimento “ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’identificazione personale del titolare”.
“E’ estremamente grave – sottolinea il Centro – che per l’iscrizione all’anagrafe gli uffici statali chiedano ai cittadini stranieri un documento di cui non sono in possesso non per loro mancanze, ma a causa di tempi burocratici lunghi, così come è grave che i suddetti uffici non seguano le indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno”. Infatti, il ‘cedolino’ è un documento rilasciato dalla Questura in attesa di poter consegnare quello elettronico definitivo.
Il centro è intervenuto anche su un’altra prassi illegittima ab origine, ossia la richiesta rivolta a chi fa domanda di protezione internazionale di esibire, oltre al permesso di soggiorno, anche un documento di identità: un punto su cui era intervenuto già nel 2006 il Ministero dell’Interno, dichiarando che “per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia non può pregiudicare il diritto all’iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti e a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati. A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possa procedersi alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno”. Posizione confermata da una circolare emessa dal Comune di Roma il 22 novembre 2010.
Il Centro, progetto nato con la finalità di contrastare proprio le prassi illegittime e garantire il diritto di asilo, ha inviato una nota a tutti i Municipi di Roma sollecitando un cambiamento di queste prassi: raccomandazioni accolte dal Municipio II, che ha fatto proprie le indicazioni ricordando a tutti i propri funzionari i riferimenti normativi a riguardo.
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