Dal 1° gennaio 2015, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, lo stato riconosce un contributo mensile, pari a 960 euro annui. Lo stabilisce la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015). Una norma che l’Asgi definisce “illegittima, perché viola la parità di trattamento prevista dall’art. 12 della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento e del Consiglio europeo”. Infatti, l’assegno per i nuovi nati o adottati potrà essere richiesto, oltre che dai cittadini italiani e comunitari, solo dai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. Ma secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2011/98/UE – che all’art. 3 elenca espressamente le prestazioni familiari e le prestazioni di maternità – “il bonus bebé deve essere garantito anche ai cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare in Italia, poiché essi beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano”. Inoltre “esso va garantito anche ai cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria”. Per questo, Asgi invita i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno valido per lavorare in Italia, genitori dei bambini nati o che nasceranno dopo il 1° gennaio 2015, “a presentare comunque la domanda per il bonus bebè secondo le modalità che verranno definite nel Decreto attuativo, previsto entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità”.
Per approfondimenti clicca qui e qui