La Corte di Appello di Milano ha respinto il ricorso avanzato dall’INPS e dal Comune di Trezzano Rosa (MI) contro l’ordinanza di primo grado del Tribunale di Milano, che aveva riconosciuto a una cittadina senegalese titolare di permesso di soggiorno ordinario il diritto all’assegno familiare per i nuclei numerosi.
Finora l’Inps, con circolare n. 9 dd. 22/01/2010, ha riconosciuto la possibilità di accedere all’assegno solo ai cittadini di Paesi terzi con permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria, equiparati ai cittadini italiani in materia di assistenza sociale e sanitaria in ottemperanza alla direttiva CE 2004/83. Tutte le altre persone, compresi i titolari di un permesso CE per lungo soggiornanti – la cui parità di trattamento con i cittadini italiani viene specificata nella clausola n. 109/2003 – vengono di fatto continuamente esclusi da tale misura di sostegno, dando così vita a contenziosi che per la maggior parte si risolvono riconoscendo il diritto del cittadino lungo-soggiornante.
Con la sentenza n. 7106/12 i giudici della Corte di Appello di Milano affermano per la prima volta il diritto di accesso al beneficio sociale anche per gli stranieri di Paesi terzi regolarmente soggiornanti non titolari dello status di lungo soggiornanti, ancorando tale diritto alle norme europee in materia di diritti umani ed in particolare all’art.14 della CEDU relativo al principio di non discriminazione.
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