Potrebbe finalmente chiudersi una vicenda che, come dichiarato da Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione e Avvocati Per Niente onlus, “fa offesa al principio di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa”: stiamo parlando dell‘assegno concesso dai Comuni ai nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minorenni), esteso ai cittadini stranieri lungosoggiornanti come sancito dalla legge n. 97/2013.
Il 20 maggio il Tribunale di Milano, su ricorso di ASGI e APN, si è espresso sulla circolare emessa il 15 gennaio dall’Istituto nazionale di previdenza sociale a proposito dell’assegno. Secondo la circolare in questione (n. 4 del 15.1.2014) per l’annualità 2013 questo diritto decorre solo dall’ 1 luglio 2013: una condotta giudicata dal Tribunale milanese “discriminatoria”, per cui è stata ordinata l’immediata cessazione “nella parte in cui dispone che i comuni emettano provvedimenti di accoglimento delle domande limitatamente al secondo semestre”.
A ben vedere ci si imbatte in un vizio di fondo, posto dalle organizzazioni ricorrenti (ASGI e APN) sotto il profilo della discriminazione collettiva: con la circolare 4/14 l’INPS va a uniformarsi alle indicazioni del Ministero del Lavoro, che nella nuova normativa conferma la sussistenza del diritto per il solo secondo semestre (più info qui). Forse è sulla base di questo che l’INPS, dando comunicazione sul proprio sito web dell’ordinanza del Tribunale di Milano, ha informato al contempo della propria volontà di ricorrere in appello? Può darsi. Il fatto però è che la nuova normativa 97/2013 è arrivata in risposta ad un procedimento di infrazione del diritto UE aperto nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea (procedura n. 2013/4009 del 21 febbraio 2013) per violazione del principio di parità di trattamento in materia di accesso alle prestazioni sociali, previsto dall’art. 11 della direttiva europea 109/2003. Da qui “la necessità di una lettura ‘comunitariamente orientata’, e la conseguente irrilevanza della previsione contenuta nel 2^ comma dell’art. 13 L. 97/14 che prevede la copertura finanziaria per la ‘estensione’ del beneficio limitatamente al secondo semestre 2013”, sottolinea l’avvocato Alberto Guariso. In poche parole: la normativa europea prevale su quella nazionale, e le circolari attuative INPS devono tenere in considerazione il principio europeo di parità del trattamento. Sulla questione si sono pronunciati già altri Tribunali (ad esempio qui e qui): e infatti, come afferma Guariso,“l’ordinanza non fa altro che confermare l’orientamento assolutamente uniforme dei giudici di merito circa la sussistenza del diritto all’assegno per famiglie numerose per tutta l’annualità del 2013”.
Dopo aver per lungo tempo evitato di diramare circolari indicative ai Comuni, l’INPS ha emanato un documento che risulta ad oggi discriminatorio. Inoltre dà spazio a situazioni paradossali e confuse, “con alcuni Comuni che hanno trasmesso all’INPS il nominativo dello straniero come avente diritto per l’intero anno (e a tale trasmissione è seguito il pagamento di tutta l’annualità), altri che sono rimasti inerti in attesa di chiarimenti, altri ancora che hanno trasmesso il nominativo riferendolo al solo secondo semestre. Si ha anche notizia – denuncia Asgi – che la sede INPS di Bergamo ha addirittura avviato l’azione di recupero del primo semestre nei confronti di uno straniero per il quale il Comune aveva invece riconosciuto il diritto per l’intero anno”.
“Gli effetti della decisione sono immediati e di grande rilevanza” affermano le associazioni, che seguiranno con attenzione la fase esecutiva “per ottenere l’immediato rispetto della decisione e chiudere così un contenzioso che dura inutilmente da troppo tempo, e che sottopone gli stranieri a una inutile trafila giudiziaria per vedere riconosciuto un diritto sempre affermato dai Tribunali e da ultimo anche dalla corte di Strasburgo”.
Qui l’ordinanza del Tribunale di Milano.