Già nel luglio 2007 l’Asgi e l’Unar avevano denunciato, con un proprio parere, l’illegittima applicazione della norma del Regio Decreto del 1931 nelle procedure di selezione del personale delle imprese del trasporto pubblico urbano e regionale, richiedendo ai sindacati dei trasporti e alle associazioni di categoria di eliminare espressamente il requisito della cittadinanza italiana, anche attraverso la contrattazione collettiva. Poi nel luglio 2009, il Tribunale del Lavoro di Milano aveva accolto il ricorso del cittadino marocchino, Mohamed Hailoua, contro l’Azienda del trasporto pubblico milanese Atm per la sua mancata assunzione, a causa sempre dello stesso requisito obbligatorio della cittadinanza italiana contenuto nell’articolo 10 del Regio Decreto n° 148 del 1931. Accogliendo il ricorso, i giudici avevano ordinato all’azienda di rimuovere la richiesta di cittadinanza italiana o europea tra i requisiti necessari per l’assunzione. Quest’anno è l’azienda di trasporti pubblici genovese ad aver indetto una selezione per autisti che prevede tra i requisiti di accesso ancora una volta la cittadinanza italiana. Nella prima udienza dopo il ricorso presentato nei giorni scorsi dall’Asgi, la società di trasporto pubblico genovese ribadisce che “l’articolo 10 del regio decreto del 1931 impone il divieto di assunzione di cittadini extracomunitari nell’ambito del comparto degli autoferrotranvieri”. I legali di Amt chiedono, dunque, che il ricorso venga respinto, sostenendo che “l’autista degli autobus svolge mansioni che riguardano la pubblica incolumità, l’ordine pubblico e la sicurezza, per cui condurre mezzi pubblici “non può rientrare tra le mansioni degli extracomunitari”. L’avvocato Elena Fiorini dell’Asgi sottolinea invece che la richiesta dell’Amt viola il testo unico sull’immigrazione e la convenzione Oil del 1975 ed é discriminatoria. Il giudice si è riservato di decidere.