Asgi, con un comunicato stampa, illustra e commenta i contenuti della sentenza 9/2021 della Corte Costituzionale, con la quale si accoglie il ricorso promosso dal Governo, dichiarando incostituzionali due norme della regione Abruzzo relative all’accesso agli alloggi pubblici, affrontando due questioni che in realtà riguardano le normative presenti anche in molte altre regioni e in molti comuni. La prima questione attiene all’obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza. Secondo la Corte questa richiesta è “irragionevole per la palese irrilevanza e pretestuosità del requisito che intende dimostrare”, perché – prosegue la Corte – “la circostanza che qualcuno del medesimo nucleo familiare possegga, nel Paese di provenienza, un alloggio siffatto non dimostra nulla circa l’effettivo bisogno di un alloggio in Italia”. La seconda questione esaminata dalla Corte è se la richiesta di “documenti aggiuntivi” possa essere giustificata non più per la prova della “impossidenza” di altro immobile, ma per la dimostrazione della situazione reddituale e patrimoniale complessiva. La terza questione riguarda la scelta della Regione Abruzzo di “sopravvalutare” la durata della residenza in un Comune della Regione, attribuendo un punto all’anno per ogni anno oltre i 10 fino a un massimo di 6. A questo punto si apre, per tutti gli enti territoriali, il compito di mettere mano alle norme (talora leggi regionali, talora regolamenti o delibere di giunta) che sono in contrasto con i principi sanciti dalla Corte. Vale per la legge regionale del Friuli VG, per una circolare della Regione Piemonte, per bandi aperti nei Comuni di Arezzo, di Pisa e molti altri.