Con la sentenza n.29424 depositata il 28.12.2011, i giudici della VI sezione civile della Corte di Cassazione confermano il rigetto, pronunciato in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Bologna e poi in sede di appello, della domanda di idoneità all’adozione internazionale proposta da una coppia che, in sede di audizione davanti al tribunale per i minorenni, aveva avanzato una serie di preclusioni di ordine “etnico-razziale e religioso” nei confronti delle caratteristiche dell’ipotetico minore straniero adottando. In particolare, i coniugi avevano rifiutato l’eventualità dell’adozione di un minore straniero di religione diversa da quella cattolica, di bambini figli di pazienti psichiatrici, bambini di “etnia rom” o bambini “di colore”. La Corte di Cassazione rileva che le preclusioni di ordine “etnico-razziale e religiose” dei coniugi evidenziavano un atteggiamento di paura e difensivo, incompatibile con l’accettazione totale e senza riserva che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo.