Una sentenza della Corte Costituzionale mina sei progetti di legge leghisti (il cui principio è «prima i veneti») in cui il requisito di «precedenza assoluta è la residenza anagrafica continuativa o la prestazione di attività lavorativa interrotta da almeno 15 anni in Veneto». I progetti di legge disciplinano l’accesso ai contributi per le famiglie degli alunni di scuole statali e paritarie, per l’acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, i buoni libro e il trasporto scolastico, per l’asilo nido, i servizi sociali e le graduatorie delle case popolari. La Consulta dichiara illegittima – perché discriminatoria – la predisposizione di una corsia preferenziale di accesso al welfare proposta dalla Lega friulana. Tale disposizione introduce «una preclusione destinata a discriminare tra i fruitori del sistema integrato dei servizi concernenti provvidenze sociali fornite dalla Regione i cittadini extracomunitari in quanto tali, nonché i cittadini europei non residenti dal almeno 36 mesi». Questa esclusione «assoluta di intere categorie di persone» – motiva quindi la Corte Costituzionale – non risulta rispettosa del principio di uguaglianza.