Un’importante decisione del giudice del lavoro di Bologna in materia di accesso dei cittadini stranieri al pubblico impiego. Chiamato a decidere sul merito di un ricorso presentato da due cittadine straniere contro il Ministero degli interni, il giudice ha stabilito che il profilo professionale di coadiutore amministrativo non implica funzioni pubbliche e pertanto può essere affidato anche a lavoratori privi della cittadinanza italiana. Il concorso in questione era stato bandito nel 2007 dal Ministero dell’interno per l’assunzione di 650 unità di personale nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B. Due cittadine straniere, una romena e l’altra serba, ricevuto il diniego da parte del Ministero si erano rivolte al Tribunale di Bologna che aveva inizialmente accolto il ricorso dichiarando che l’esclusione delle ricorrenti era un atto discriminatorio. Dopo il reclamo del Ministero e la successiva dichiarazione del difetto di giurisdizione da parte del Tribunale, alla fine è intervenuta la decisione nel merito del giudice del lavoro che ha accolto il ricorso delle due candidate escluse. Secondo il giudice di Bologna i cittadini stranieri possono essere esclusi dai posti di lavoro della Pubblica Amministrazione solo quando questi comportino “un esercizio del potere di imperio con funzioni caratterizzate da definitività, continuità e abitualità”, mentre nel concorso oggetto del ricorso si trattava di contratti a tempo determinato per posti di coadiutore amministrativo contabile, attività che richiama funzioni non stabili e meramente esecutive.